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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19840/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso IVA proposta da una società statunitense, relativa a operazioni di cessione di stampi e attrezzature realizzate nell’ambito di un gruppo societario internazionale. La società tedesca del gruppo aveva inizialmente fatturato senza IVA; poi, tramite ravvedimento operoso, aveva stornato le fatture e ne aveva emesse di nuove con addebito dell’imposta, versando IVA, sanzioni e interessi. Poiché la società cessionaria non aveva potuto portare in detrazione l’IVA versata, aveva chiesto il rimborso. L’Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo, in sintesi, la carenza del presupposto impositivo per la mancata identificazione in Italia della società nel 2015 e l’incertezza sul momento di esigibilità delle operazioni ex artt. 6 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972. La CTR aveva invece accolto la pretesa della contribuente ritenendo che le operazioni fossero state regolarmente contabilizzate e fatturate, che non rilevasse la tardività delle fatture ai fini del rimborso in ragione del principio di neutralità dell’IVA, che il diritto al rimborso fosse comunque esercitabile ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e che fosse provata la nomina di un rappresentante IVA in Italia. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse ritenuto come fatti non contestati l’effettuazione delle prestazioni e il pagamento del relativo costo; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 19 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la decisione avesse erroneamente ripartito l’onere della prova, anche in conseguenza della pretesa errata qualificazione dei fatti pacifici.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva affatto fondato la decisione sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ma aveva solo affermato che non vi erano dubbi, sulla base delle risultanze processuali, circa l’effettività delle prestazioni e del pagamento. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito e comunque inammissibile, poiché presupponeva l’erronea premessa del primo motivo e non censurava specificamente la valutazione della CTR sull’effettività delle operazioni e del pagamento, né dimostrava una reale inversione dell’onere della prova. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente; è stata inoltre esclusa l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non è stato ritenuto decisivo nella sentenza di merito; la CTR si è limitata a una valutazione delle risultanze processuali sull’effettività delle prestazioni e del pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull’onere della prova è stata respinta perché non era stata specificamente attaccata la valutazione di merito della CTR e non risultava dimostrata alcuna inversione dell’onere probatorio.

  • art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972

    La CTR aveva ritenuto che il diritto al rimborso IVA fosse esercitabile anche in relazione alle operazioni considerate, richiamando la disciplina ratione temporis.

  • artt. 6 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Erano richiamati dall’Agenzia come base del diniego di rimborso per l’incertezza del momento di esigibilità e del presupposto impositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per la dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in tema di riparto dell’onere della prova.

  • art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973

    È citato nel ricorso come norma asseritamente violata; dal testo non emerge un effettivo ruolo decisivo nel ragionamento della Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una ricostruzione del provvedimento diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere utilmente denunciata se il giudice di merito non ha fatto applicazione del principio di non contestazione, ma ha semplicemente valutato le risultanze processuali per ritenere dimostrati determinati fatti.
  • La censura relativa all’art. 2697 c.c. richiede di individuare specificamente quale regola di riparto dell’onere probatorio sia stata violata e in che modo la decisione abbia effettivamente invertito tale riparto; non basta richiamare in modo generico una pretesa errata valutazione dei fatti.
  • La doglianza che presuppone una premessa fattuale già smentita dal primo motivo resta assorbita o comunque inammissibile se non attacca in modo diretto la concreta affermazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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