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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05449/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua penale responsabilità, rideterminando però il trattamento sanzionatorio in senso più mite rispetto a quello indicato nel dispositivo di primo grado. La condanna riguardava la detenzione di un fucile e di munizioni in violazione della disciplina sulle armi, nonché il delitto di ricettazione; il fatto era stato commesso l'11 settembre 2010. Nel ricorso sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione del compendio probatorio; è stata inoltre censurata l'utilizzabilità degli elementi acquisiti dopo una perquisizione eseguita a seguito di segnalazione anonima. Infine, il ricorrente ha contestato il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici, avendo confermato la responsabilità sulla base delle risultanze dei Carabinieri e del verbale di sequestro del fucile e delle munizioni. Ha escluso la possibilità di rivalutare in cassazione il materiale probatorio in modo alternativo rispetto alla lettura del giudice di merito. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla presunta inutilizzabilità della prova, osservando che la polizia giudiziaria può procedere a perquisizione d'iniziativa in presenza di sospetto di illecita detenzione di armi e che, comunque, l'eventuale illegittimità della perquisizione non travolge il successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, atto dovuto ai sensi dell'art. 253, comma 1, c.p.p. È stato infine ritenuto immune da censure il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva, anche alla luce dei precedenti per violenza privata e minaccia. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma posta a base della condanna per ricettazione, confermata nei giudizi di merito e non scalfita dalle censure del ricorrente.

  • artt. 2 e 7 l. 895/1967

    Disposizioni incriminatrici richiamate per la detenzione illecita di arma e munizioni; la Corte ne ha confermato l'applicazione sulla base del materiale probatorio acquisito.

  • art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    Consente alla polizia giudiziaria perquisizioni di iniziativa in presenza di sospetto di illecita detenzione di armi, sulla base di notizie confidenzialmente apprese.

  • art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato, insieme all'art. 41 T.U.L.P.S., quale base normativa della perquisizione d'iniziativa nel caso di sospetto di detenzione illecita di armi o stupefacenti.

  • art. 253, comma 1, c.p.p.

    Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato è atto dovuto; un'eventuale illegittimità della perquisizione non ne determina l'invalidità.

  • art. 618 c.p.p.

    Norma processuale implicita nella decisione camerale in cassazione; il ricorso è stato definito con declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, adeguata e non manifestamente illogica.
  • La deduzione di inutilizzabilità degli elementi acquisiti a seguito di perquisizione non conduce automaticamente all'invalidità del successivo sequestro del corpo del reato, quando quest'ultimo costituisca atto dovuto.
  • La polizia giudiziaria può procedere a perquisizioni di iniziativa in presenza di notizie confidenziali o di un fondato sospetto di detenzione illecita di armi, secondo la disciplina speciale richiamata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; è legittimo valorizzare l'assenza di elementi positivi, la gravità del fatto e i precedenti penali.
  • La recidiva può essere confermata quando il reato si inserisca in un quadro di particolare pericolosità dell'imputato desumibile anche da precedenti specifici o sintomatici.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneDetenzione di armiSequestroImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioArmiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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