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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna già pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per violazione della normativa sulle misure di prevenzione personali. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e, in sostanza, chiedendo una rivalutazione della concreta tenuità dell'offesa e dei profili di fatto già esaminati dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti, in quanto diretti a ottenere una rivalutazione di profili di fatto già congruamente esaminati nella sentenza impugnata a sostegno del diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice contestata e posta a base della conferma della responsabilità nei giudizi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocata dal ricorrente quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ribadisce che il diniego sorretto da adeguata motivazione di merito non può essere censurato con richiesta di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e del merito già compiuta dai giudici di merito.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica della motivazione, non per ottenere una nuova ponderazione della concreta offensività.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleParte generaleMisure di prevenzione
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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