Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza di condanna pronunciata in appello per la violazione dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza imposto con DASPO. Il fatto contestato consisteva nell'aver omesso di presentarsi, senza giustificato motivo, negli orari stabiliti dal provvedimento del questore di Trapani in occasione di incontri calcistici. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato; con il secondo motivo lamentava errore sul fatto circa la data della competizione e l'inidoneità dell'azione ex art. 49 c.p., assumendo che si trattasse di competizione svolta a porte chiuse; con il terzo motivo contestava il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; con il quarto motivo deduceva violazione di legge per mancato controllo giurisdizionale sui presupposti legittimanti il DASPO.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero mere doglianze di fatto, non proponibili in sede di legittimità, e comunque privi di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha osservato che la circostanza dello svolgimento della gara a porte chiuse e in data diversa da quella originariamente prevista era irrilevante rispetto all'obbligo di presentazione, del quale il ricorrente era a conoscenza per la notifica del provvedimento del questore; perciò correttamente era stato ritenuto il dolo. Ha reputato corretto anche il diniego dell'art. 131-bis c.p., fondato sui precedenti penali dell'imputato e sulle modalità della condotta. Quanto alla censura sui presupposti del DASPO, ha rilevato che il controllo giurisdizionale sulla riconducibilità della condotta alle ipotesi normative, sull'attribuibilità al soggetto e sulla pericolosità concreta e attuale era già stato svolto in sede di convalida. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, L. 401/1989
Integra il reato l'omessa presentazione, senza giustificato motivo, all'autorità di pubblica sicurezza negli orari stabiliti dal provvedimento DASPO notificato all'interessato.
art. 49 c.p.
La dedotta inidoneità dell'azione è stata esclusa perché la circostanza invocata non incide sull'obbligo di presentazione né sulla sua violazione.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata negata valorizzando i precedenti penali dell'imputato e le modalità della condotta.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto, se non accompagnate da una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La conoscenza del provvedimento DASPO notificato all'interessato è sufficiente a integrare l'elemento soggettivo del reato di omessa presentazione, restando irrilevanti, rispetto all'obbligo imposto, circostanze come lo slittamento della competizione o lo svolgimento a porte chiuse.
- La condotta di mancata presentazione agli uffici di polizia nei termini del DASPO non è esclusa dalla dedotta inidoneità dell'azione quando l'obbligo di presentazione permane ed è stato validamente comunicato.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere sorretto dalla presenza di precedenti penali specifici e dalle concrete modalità della condotta, senza necessità di ulteriori argomentazioni di particolare complessità.
- Le doglianze sui presupposti legittimanti il DASPO non sono decisivi nel giudizio di legittimità quando il necessario controllo giurisdizionale sia già stato compiuto in sede di convalida.
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