Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società, tramite difensore munito di procura speciale, ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza di revoca della confisca di un terreno con sovrastanti fabbricati di sua proprietà, disposta all'esito di un procedimento per abuso d'ufficio, falsità, violazioni edilizie e lottizzazione abusiva. Il ricorso ha dedotto un unico motivo, articolato in più profili: violazione di legge in relazione agli artt. 30 e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e della normativa urbanistica ed edilizia richiamata; vizio di motivazione e nullità per omessa o apparente motivazione ex art. 125, comma 3, c.p.p. In sintesi, la difesa ha sostenuto che la società dovesse essere considerata terzo estraneo e in buona fede rispetto al reato lottizzatorio, essendo proprietaria del bene senza aver partecipato al giudizio di cognizione, e che la confisca non fosse opponibile nei suoi confronti anche alla luce di precedenti della Corte EDU e della giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre contestato nel merito la ricostruzione urbanistica posta a base del rigetto, affermando che i titoli edilizi rilasciati negli anni Sessanta e Settanta erano legittimi, che il manufatto rispettava le distanze stradali e la disciplina urbanistica applicabile, che il successivo frazionamento catastale del 1986 non integrava lottizzazione abusiva, e che comunque la società aveva acquistato il bene in buona fede sulla base di atti amministrativi e tecnici che ne attestavano la regolarità.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sulla confisca e sulla lottizzazione abusiva. Ha rilevato che il provvedimento impugnato, adottato dalla Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione all'esito di un incidente di esecuzione, andava impugnato non con ricorso per cassazione ma con opposizione davanti allo stesso giudice, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 c.p.p. Ha quindi qualificato il ricorso come opposizione da trasmettere al giudice competente, con conseguente conversione dell'impugnazione e prosecuzione davanti alla Corte d'appello. La Corte ha anche precisato che, in sede di opposizione, deve essere garantita la pubblicità dell'udienza su istanza degli interessati, richiamando la giurisprudenza costituzionale.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi del ricorso nei limiti necessari
art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001
evocato dalla difesa come norma urbanistica violata nella ricostruzione della lottizzazione abusiva
art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001
evocato dalla difesa come base sanzionatoria dei reati edilizi contestati
art. 125, comma 3, c.p.p.
invocato per denunciare la nullità dell'ordinanza per omessa o apparente motivazione
art. 665, comma 5, c.p.p.
richiamato dalla difesa quale potere di accertamento del giudice dell'esecuzione
art. 667, comma 4, c.p.p.
indicato dalla Corte come norma che impone l'opposizione avverso l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione
art. 676 c.p.p.
richiamato nel procedimento esecutivo in materia di revoca della confisca
art. 666 c.p.p.
indicato come rito dell'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione
art. 7 CEDU
invocato dalla difesa per sostenere la tutela della buona fede e del principio di legalità in materia di confisca
art. 117 Cost.
richiamato dalla difesa in collegamento agli obblighi convenzionali
art. 17 l. n. 765 del 1967
evocato dalla difesa come disciplina urbanistica applicabile ai fabbricati nei comuni sprovvisti di PRG
art. 1 l.r. n. 34 del 1974
richiamato dalla difesa per escludere la configurabilità della lottizzazione
art. 8 l. n. 47 del 1985
richiamato dalla difesa come disciplina successiva sulla nozione di variazione essenziale
sentenza Corte costituzionale n. 109/2015
richiamata per affermare la necessaria pubblicità dell'udienza in sede di opposizione, su istanza degli interessati
sentenza Corte costituzionale n. 49/2015
richiamata dalla difesa sul tema della prova della mala fede nella confisca
sentenza Corte EDU, Grande Camera, G.I.E.M. ed altri c. Italia, 28 giugno 2018
richiamata dalla difesa per sostenere che la confisca non possa colpire soggetti non partecipi del procedimento e per ribadire la rilevanza della buona fede
Sez. 3, n. 42115 del 19/06/2019, Rv. 277057-02
richiamata dalla Corte per sostenere che la società non poteva essere considerata terzo estraneo in base agli atti valutabili
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Rv. 283061-01
richiamata per affermare che l'erroneo nomen iuris del mezzo di impugnazione non preclude la conservazione dell'atto e la riqualificazione come opposizione
Massime di principio
- Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione resa in materia di confisca, l'impugnazione esperibile non è il ricorso per cassazione, ma l'opposizione davanti allo stesso giudice nelle forme dell'art. 666 c.p.p., anche quando il giudice abbia proceduto irritualmente con udienza camerale partecipata.
- L'erronea qualificazione del mezzo di gravame da parte del difensore non può pregiudicare la tutela della parte quando l'atto sia comunque idoneo a veicolare le doglianze: opera il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis.
- In sede di giudizio sull'esecuzione della confisca, le censure che investono il merito della originaria dichiarazione di lottizzazione abusiva non possono essere riesaminate in cassazione quando la statuizione sia divenuta irrevocabile; il controllo resta circoscritto al corretto mezzo di impugnazione e alle regole procedurali dell'esecuzione.
- Quando l'opposizione sia proposta contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, deve essere assicurata la pubblicità dell'udienza se richiesta dagli interessati, secondo i principi costituzionali richiamati dalla giurisprudenza.
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