Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto interessato aveva chiesto al tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di diversi giudizi; il tribunale ha respinto la domanda con ordinanza del 7 giugno 2024. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La doglianza mirava, in sostanza, a contestare la valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione in ordine all'assenza di concreti indicatori della comune ideazione criminosa tra le diverse condotte, chiedendo una rivalutazione del materiale fattuale esaminato nei precedenti giudizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché articolato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva esaminato compiutamente i profili fattuali dei diversi procedimenti e che la critica del ricorrente si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto quando il giudice di merito o dell'esecuzione abbia già esaminato in modo completo gli elementi rilevanti.
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la verifica di concreti indicatori della comune ideazione criminosa tra le diverse condotte; in mancanza di tali indicatori, la domanda può essere respinta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato su motivi che non rientrano nei limiti del controllo di legittimità e mirano soltanto a ottenere una diversa lettura del compendio fattuale.
- Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende della somma ritenuta congrua dalla Corte.
Come è indicizzato
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