Sentenza del 17/07/2025 n. 19977 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva accertato per l’anno d’imposta 2005 l’omessa dichiarazione dei compensi di lavoro autonomo corrisposti dalla società italiana L. Srl, recuperando IRPEF, IRAP e IVA e irrogando le relative sanzioni. Riteneva A.A. fiscalmente residente in Italia, anche in base alla presunzione dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR per i cittadini italiani trasferiti in Stati a regime fiscale privilegiato. La CTP di Lecce aveva annullato l’accertamento e la CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 2163/2020 del 21 ottobre 2020, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, giudicando inapplicabile la presunzione e non provata la residenza italiana. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la norma era in vigore nel 2005 e che l’onere di provare la residenza estera spettava al contribuente; (2) violazione dell’art. 2 TUIR, contestando la valutazione degli elementi sul centro degli affari e degli interessi in Italia; (3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., invocando giudicati esterni relativi ad altri anni d’imposta. La Cassazione non ha esaminato questi motivi nel merito: ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato notificato per posta dopo temporanea assenza del destinatario, ma che l’Agenzia non aveva prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti le comunicazioni di avvenuto deposito (CAD).
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, con decisione del 4 giugno 2025 depositata il 17 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia per mancata prova del perfezionamento della notificazione. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 10012/2021, ha stabilito che, in caso di mancata consegna per temporanea assenza o rifiuto, la prova della notifica richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa della CAD: non basta dimostrarne la spedizione. I tre motivi fiscali e il motivo sul giudicato esterno non sono stati quindi decisi nel merito; resta ferma la sentenza della CTR favorevole al contribuente e, di conseguenza, l’annullamento dell’accertamento. Nessuna statuizione sulle spese. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato, in quanto l’Agenzia è esentata tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890
Con il citato arresto il massimo organo nomofilattico ha affermato che, in caso di notifica di un atto impositivo ovvero processuale mediante il servizio postale, qualora l'atto non venga consegnato per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate alla ricezione, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data - in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo a tal fine sufficiente la prova della spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Quando il plico non viene consegnato per temporanea assenza del destinatario o rifiuto, la notifica si considera provata solo se viene prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica il deposito. La sola prova della spedizione della comunicazione non è sufficiente.
La disposizione è richiamata per il termine entro il quale il Pubblico Ministero ha depositato la propria memoria; non fonda la ragione decisoria sull’inammissibilità.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione in base alla quale l’Agenzia ha formulato i tre motivi di ricorso per cassazione, prospettando violazioni di legge; i motivi non sono stati esaminati per l’inammissibilità preliminare del ricorso.
Art. 2, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La controversia fiscale riguardava i criteri per qualificare A.A. come residente in Italia e la presunzione prevista per i cittadini italiani trasferiti in Stati a regime fiscale privilegiato. La Cassazione non ha deciso nel merito l’applicabilità della presunzione né la residenza fiscale, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio di notificazione.
L’Agenzia ne denunciava la violazione in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sulla residenza fiscale. La Corte non ha esaminato la censura nel merito.
L’Agenzia li ha invocati per sostenere la formazione di un giudicato esterno sulla residenza e sull’applicabilità della presunzione, in relazione ad altri periodi d’imposta. La Cassazione non ha deciso tale questione.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, poiché l’Agenzia delle Entrate beneficia dell’esenzione tramite prenotazione a debito.
Art. 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione è richiamata quale base del meccanismo di prenotazione a debito che esenta l’Agenzia dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo.
Art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012
È richiamato a sostegno dell’esenzione dell’Agenzia dal pagamento delle imposte e tasse processuali mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Se una notificazione postale non viene consegnata per temporanea assenza del destinatario o per rifiuto, la parte che se ne avvale deve produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa della comunicazione di avvenuto deposito. La prova della sola spedizione della CAD non dimostra il perfezionamento della notifica.
- La mancata prova del perfezionamento della notificazione del ricorso, se il destinatario non svolge attività difensiva, può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione senza che il giudice esamini i motivi di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare di notifica, le questioni sostanziali prospettate — qui la residenza fiscale, la presunzione per il trasferimento in uno Stato a fiscalità privilegiata e l’onere probatorio — restano non decise nel merito. Non si può quindi ricavare da questa pronuncia una regola sostanziale definitiva su tali questioni.
- La soccombenza nel giudizio di cassazione può dipendere da un vizio processuale autonomo, anche se l’impugnazione contesta questioni tributarie di merito; in tal caso resta ferma la decisione impugnata, salvo ulteriori impugnazioni ammissibili.
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