Cassazione Civile, Ordinanza n. 36522/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia riguarda tre ricorsi per cassazione proposti da uno straniero trattenuto presso il C.P.R. "Brunelleschi" di Torino, in relazione a diversi provvedimenti di trattenimento e proroga adottati nell'ambito di una procedura di espulsione e, successivamente, di una domanda di protezione internazionale. Nel primo ricorso si censura il rigetto dell'istanza di riesame del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015, sostenendo che la Questura avrebbe trasmesso con ritardo il fascicolo alla Commissione territoriale oltre i termini della procedura accelerata di esame della domanda di asilo, con conseguente cessazione del trattenimento. Nel secondo ricorso si deduce, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, sia che il termine di 48 ore per la convalida del nuovo trattenimento dovesse decorrere dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, sia ancora la violazione dei termini della procedura accelerata e dell'obbligo di trasmissione senza ritardo degli atti alla Commissione territoriale. Nel terzo ricorso si lamenta la motivazione apparente o inesistente del decreto di proroga del trattenimento. La Corte affronta inoltre il tema della riunione dei ricorsi, ritenendone la connessione sostanziale.
La decisione
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta i primi due ricorsi nei quali erano contestati il provvedimento di riesame del trattenimento e la proroga del trattenimento, ritenendo infondate le doglianze sulla decorrenza del termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento e sul dedotto superamento dei termini della procedura accelerata di protezione internazionale. In particolare, afferma che, quando il trattenimento era già in corso al momento della domanda di asilo, il primo titolo restrittivo continua a sorreggere la privazione della libertà fino all'adozione del nuovo provvedimento e che i termini della procedura accelerata non sono perentori; il tempo impiegato per la trasmissione degli atti è sindacabile solo in termini di funzionalità e assenza di inerzia colpevole, non come automatica causa di cessazione del trattenimento. Dichiara invece inammissibile il terzo ricorso per tardività, poiché proposto oltre il termine semestrale calcolato con la sospensione feriale. Non viene pronunciata condanna alle spese per la mancata costituzione effettiva dell'Amministrazione.
Norme richiamate
comma 3; comma 5; comma 6
quando la domanda di protezione internazionale è presentata mentre il trattenimento è già in corso, il nuovo trattenimento si innesta sul precedente titolo restrittivo; la durata massima è quella del decreto di convalida, entro il limite di ulteriori sessanta giorni per l'esame della domanda; il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda, ma tale limite va letto in coordinamento con la continuità del precedente titolo e con la non perentorietà dei termini accelerati.
costituisce il titolo del primo trattenimento in vista dell'esecuzione dell'espulsione; il termine di 48 ore per la convalida riguarda il provvedimento di trattenimento adottato dal questore.
i termini per l'audizione e la decisione nella procedura accelerata non sono perentori; possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.
consente la riunione obbligatoria delle impugnazioni contro lo stesso provvedimento e, secondo giurisprudenza costante richiamata, la riunione facoltativa anche per provvedimenti diversi ma connessi.
disciplinano la trattazione camerale dei ricorsi per cassazione.
viene richiamato per l'enunciazione del principio di diritto.
art. 13 Cost.
impone copertura provvedimentale e convalida giudiziaria entro termini coerenti con la restrizione della libertà personale.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al requisito del minimo costituzionale della motivazione.
art. 5, par. 1, lett. f), CEDU
richiamato a sostegno della legittimità della privazione della libertà personale nei casi previsti dalla legge.
art. 15, par. 2, Dir. 2008/115/CE
richiamato nel motivo del terzo ricorso in tema di motivazione della proroga del trattenimento.
art. 9, Direttiva 2013/33/UE
richiamato quale base dell'istanza di riesame del trattenimento del richiedente protezione internazionale.
la sospensione feriale differisce il decorso del termine per impugnare se il dies a quo cade nel periodo feriale.
il termine semestrale per impugnare scade ex nominatione dierum nel giorno corrispondente del mese finale.
Massime di principio
- Se lo straniero è già trattenuto in un centro di permanenza per l'esecuzione dell'espulsione e, durante tale trattenimento, presenta domanda di protezione internazionale, il nuovo trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 si innesta senza soluzione di continuità sul precedente titolo restrittivo, che resta efficace fino all'adozione del nuovo provvedimento.
- In tale ipotesi, il termine di 48 ore per la convalida del nuovo trattenimento decorre dalla data di adozione del provvedimento questorile di trattenimento, non dal momento della manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale.
- I termini della procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale non sono perentori; il loro eventuale superamento non determina automaticamente la cessazione del trattenimento, ma va valutato alla luce del limite sostanziale del tempo strettamente necessario all'esame della domanda.
- Il ritardo nella trasmissione degli atti dalla Questura alla Commissione territoriale è sindacabile dal giudice solo in termini di funzionalità e assenza di inerzia colpevole, non come violazione automatica dei termini accelerati.
- Quando più ricorsi per cassazione sono connessi da un'unica vicenda sostanziale e la loro trattazione separata potrebbe condurre a decisioni contrastanti, la riunione può essere disposta anche se le impugnazioni riguardano provvedimenti diversi.
- L'impugnazione proposta oltre il termine semestrale, computato tenendo conto della sospensione feriale e del criterio ex nominatione dierum, è inammissibile per tardività.
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