Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41807/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il decreto che aveva confermato la misura di prevenzione della confisca patrimoniale nei confronti di Fabrizio Amore e di una serie di societa' a lui riconducibili. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la pericolosita' qualificata ex art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 per l'uso sistematico di trasferimenti fraudolenti di valori, interposizione fittizia tramite societa' schermo e ricorso a societa' estere finalizzati a occultare patrimonio e sottrarsi al fisco e alle misure di prevenzione; contestualmente era stata ritenuta la pericolosita' generica lucrogenetica in ragione di numerosi procedimenti penali per reati fallimentari e tributari, anche se in gran parte estinti per prescrizione. Si discutevano altresi' sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, legittimita' di scissioni e cessioni, regolarita' della perizia contabile e diritti delle societa' terze intestatarie dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: il ricorso principale di Fabrizio Amore e i ricorsi delle societa' terze che contestavano i presupposti della misura sono stati ritenuti inammissibili perche' non deducevano vizi di legge rilevabili in Cassazione; i ricorsi delle societa' terze sono stati giudicati inammissibili nella parte in cui contestavano la pericolosita' del proposto (solo il proposto puo' far valere tali profili), salvo questioni limitate sulla titolarita' effettiva dei beni che il terzo puo' eccepire; la Corte ha confermato la possibilita' per il giudice della prevenzione di utilizzare elementi tratti da procedimenti penali, anche se conclusi per prescrizione, e ha ritenuto adeguatamente provata la sistematicita' del meccanismo di interposizione, la sproporzione reddituale e la riconducibilita' delle societa' a Fabrizio Amore. Esito pratico: confermata la misura di confisca; richieste di inammissibilita' delle impugnazioni dalle societa' terze accolte; rigetto o inammissibilita' dei restanti motivi.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 4, lett. b; art. 1, lett. b; art. 10, comma 3; art. 24; art. 27, comma 2; art. 18, commi 2 e 3; art. 29

    Disciplina le misure di prevenzione patrimoniale: definisce pericolosita' qualificata e generica, i presupposti per la confisca di prevenzione, i limiti dell'impugnazione in cassazione e l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al penale. Permette al giudice di utilizzare elementi probatori anche da procedimenti penali, anche se non conclusi con condanna

  • codice penale

    Incrimina l'interposizione fittizia finalizzata a eludere misure di prevenzione o a favorire reati patrimoniali; la Corte conferma che l'esistenza del dolo specifico puo' essere desunta da una serie di elementi indiziari e da un comportamento sistematico

  • codice civile

    Art. 2506 richiamato in relazione alle scissioni societarie: le operazioni formali notarili non escludono verifiche sul reale fine elusivo. Art. 1221 citato in contestazione ma la Corte valuta la natura negoziale formale rispetto all'effettiva funzione elusiva

  • d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiami sul regime di responsabilita' solidale per debiti fiscali nelle operazioni societarie; la Corte osserva che la presenza di obblighi solidali non impedisce che operazioni societarie siano strumentali all'elusione

  • d.l. n. 78 del 2009

    art. 13-bis (cd. scudo fiscale)

    Il rimpatrio/regolarizzazione non trasforma automaticamente somme di dubbia provenienza in lecite se il proposto non dimostra la corrispondenza specifica tra somme regolarizzate e fonti lecite

  • codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 606, comma 1, lett. e; art. 192

    Limiti di censura in Cassazione sul vizio di motivazione (solo motivazione inesistente o meramente apparente puo' essere dedotta); regole sul contraddittorio e sui mezzi di prova; art. 192 citato in relazione al diverso standard probatorio nel procedimento di prevenzione

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione i giudici possono utilizzare elementi e indizi tratti dai procedimenti penali anche se questi si sono conclusi per prescrizione: l'assenza di condanna penale non esclude l'adozione di misure di prevenzione se emergono elementi indiziari convergenti
  • La confisca di prevenzione puo' fondarsi sulla sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio; l'onere di provare la sproporzione grava sull'accusa, ma il proposto ha l'onere di allegare e dimostrare la lecita provenienza per neutralizzare le presunzioni
  • L'interposizione fittizia rileva quando la titolarita' formale e' disallineata dalla realta' sostanziale e cio' e' finalizzato a eludere obblighi fiscali o misure di prevenzione; la prova si fonda su elementi di gravita', precisione e concordanza e su comportamenti sistematici
  • I terzi formalmente intestatari possono impugnare solo per dimostrare l'effettiva titolarita' e la legittima disponibilita' dei beni; non possono in cassazione contestare i presupposti soggettivi della pericolosita' del proposto, che spettano a quest'ultimo
  • Il vizio di motivazione in Cassazione e' deducibile nei soli casi di motivazione inesistente o meramente apparente; censure meramente critiche o di merito sulle valutazioni probatorie in sede di merito non sono ammissibili
  • Le perizie tecniche devono rispettare il contraddittorio procedurale; pero' la partecipazione formale a udienze di conferimento incarico e di esame del CTU e la possibilita' di interrogatorio peritale riducono il rischio di nullita' per carenza di contraddittorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.