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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41820/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Messina che, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile (Guglielmotta) avverso la sentenza assolutoria del Tribunale di Patti, aveva disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice civile e la trasmissione degli atti alla sezione civile ai sensi dell'art. 573, comma 1‑bis, cod. proc. pen. La ricorrente ha dedotto l'abnormità del provvedimento per aver applicato la norma introdotta dal d.lgs. n.150/2022 nonostante la costituzione di parte civile sia avvenuta il 19/12/2018, quindi anteriormente alla data di efficacia della norma (30/12/2022), richiamando il principio delle Sezioni unite (sent. n.38481/2023) secondo cui il comma 1‑bis si applica solo quando la costituzione di parte civile è successiva al 30/12/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio delle Sezioni unite (Sez. U. n.38481/2023) e altra giurisprudenza di legittimità che ha qualificato come abnorme l'ordinanza che dispone la trasmissione al giudice civile quando la costituzione di parte civile sia anteriore al 30/12/2022. Poiché nel caso di specie la costituzione di parte civile risale al 19/12/2018, il nuovo regime non è applicabile; l'ordinanza della Corte d'appello è stata dichiarata abnorme e annullata senza rinvio. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Messina, sezione penale, per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 573 cod. proc. pen., comma 1‑bis

    «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

    La Corte ha ricordato che la disposizione è stata introdotta dal d.lgs. n.150/2022 ed è applicabile solo con le limitazioni temporali indicate dalla giurisprudenza delle Sezioni unite: non opera per i giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta anteriormente al 30/12/2022.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150

    introduce, tra l'altro, l'art. 33 che ha inserito il comma 1‑bis nell'art. 573 cod. proc. pen.

    Ha creato il nuovo potere di rinvio al giudice civile per le impugnazioni proposte per i soli interessi civili a decorrere dal 30/12/2022.

  • d.l. n.162 del 2022, conv. con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022 n.199

    dispone la decorrenza dal 30 dicembre 2022 per alcune modifiche normative

    Stabilisce la decorrenza della modifica normativa cadenzata nella giurisprudenza come data di efficacia per il comma 1‑bis.

  • Sezioni Unite, sentenza n.38481 del 25/05/2023 (depositata 21/09/2023)

    l'art. 573, comma 1‑bis, ... si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022

    Principio di diritto vincolante: la norma non opera retroattivamente rispetto alle costituzioni di parte civile anteriori al 30/12/2022.

  • Sez. 2, n.47741 del 10/12/2024; Sez. 4, n.46179 del 12/09/2023

    Giurisprudenza di legittimità che ha qualificato come abnorme l'ordinanza di trasmissione al giudice civile quando la costituzione di parte civile è anteriore al 30/12/2022, consolidando l'orientamento delle Sezioni unite.

Massime di principio

  • Verificare la data di costituzione di parte civile: se anteriore al 30/12/2022, l'art. 573, comma 1‑bis, non si applica e l'appello, anche se proposto per i soli effetti civili, resta di competenza della sezione penale.
  • La trasmissione degli atti alla sezione civile disposta quando la norma non è applicabile può essere considerata atto “abnorme” e annullata senza rinvio dalla Cassazione; controllare la legittimità del potere esercitato al momento dell'ordinanza.
  • In presenza di impugnazioni limitate ai soli interessi civili, valutare preliminarmente la legittimità del rinvio al giudice civile in base alla decorrenza della normativa e alla giurisprudenza delle Sezioni unite.
  • L'abnormità è rimedio possibile quando il provvedimento, pur apparendo astrattamente previsto, si esplica al di fuori dei casi consentiti (es. esercizio di un potere non ancora operante) e determina pregiudizio procedurale; può portare all'annullamento senza rinvio.
  • Per i procedimenti pendenti al 30/12/2022 è necessario applicare il criterio temporale consolidato dalla Cassazione: solo le costituzioni successive a tale data possono beneficiare del nuovo regime di trasferimento al giudice civile.

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