Cassazione Penale, Sentenza n. 41646/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza della Corte d'appello per avere riconosciuto l'attenuante speciale della "minore gravità" ex art. 609-bis, u.c., cod. pen., nonostante plurimi indici di elevata offensività (minacce reiterate, minore età della vittima, coartazione a compiere e riprendere atti sessuali, reiterazione e profilo pedopornografico), e lamentava altresì l'illegittima revoca dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dalle pene accessorie. L'imputato ha proposto ricorso deducendo errori di applicazione della legge e manifesta illogicità nella motivazione, contestando la ricostruzione della vicenda (sussistenza del consenso o della spontaneità dei primi invii di foto/video, carenza di prove documentali, contraddittorietà delle dichiarazioni della parte offesa e della madre) e l'inosservanza del principio "in dubio pro reo" e delle regole di valutazione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato fondato il ricorso del Procuratore Generale limitatamente al riconoscimento dell'attenuante di "minore gravità" ex art. 609-bis, terzo comma (ultimo comma) cod. pen., ritenendone erronea l'applicazione dalla Corte d'appello alla luce degli elementi di conclamata gravità (minore età, minacce esplicite, coartazione a filmare atti sessuali, reiterazione). Ha inoltre osservato l'intrinseca contraddizione di riconoscere la minore gravità e nel contempo trasmettere gli atti per valutare la configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter. Per effetto di ciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente all'accertamento e alla valutazione dell'attenuante e del correlato trattamento accessorio (pene accessorie), dovendosi rispettare l'obbligatorietà delle pene accessorie previste da art. 609-nonies. Il ricorso del difensore dell'imputato è stato dichiarato inammissibile. In sintesi: accoglimento parziale del ricorso del P.G. (sul profilo dell'attenuante e delle pene accessorie) e inammissibilità del ricorso dell'imputato; rinvio per nuovo esame limitato ai punti annullati.
Norme richiamate
art. 609-bis cod. pen.
Norma sulla violenza sessuale. L'attenuante della "minore gravità" (ultimo comma) è riferita alla minore lesività concreta del fatto e va valutata con riferimento ai soli elementi indicati dall'art. 133, comma 1 (natura, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo). La presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità esclude l'applicazione dell'attenuante.
art. 133, comma 1 cod. pen.
Criteri da utilizzare per valutare la gravità del fatto ai fini delle circostanze: natura del fatto, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o grado della colpa. Per l'attenuante di cui all'art. 609-bis, il giudizio deve riferirsi a questi elementi, non a quelli del comma 2 (capacità a delinquere) che servono solo per la commisurazione della pena.
art. 600-ter, comma 1 cod. pen.
Reato di pornografia minorile considerato come reato di danno: la 'utilizzazione' del minore (manovrare, strumentalizzare o indurre) integra la fattispecie anche quando il materiale sia prodotto dal minore stesso su istigazione. Il consenso del minore non esclude la punibilità se sussiste 'utilizzazione'.
art. 609-nonies cod. pen.
Prevede pene accessorie obbligatorie per i reati di violenza sessuale: tipi e durata dell'interdizione dai pubblici uffici sono correlate alla pena principale. L'articolo deroga la regola generale (art. 445 c.p.p.) rendendo obbligatoria l'irrogazione delle pene accessorie in relazione alle soglie di pena previste.
art. 445 cod. proc. pen.
Norma generale sul trattamento delle pene accessorie; tuttavia l'art. 609-nonies deroga alla regola generale rendendo obbligatoria l'applicazione di specifiche pene accessorie per i reati di violenza sessuale.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni dei testimoni. La Corte ricorda che le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova autonoma purché il giudice motivi sull'attendibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto; la valutazione della credibilità è questione di fatto e non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni.
art. 173, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione (richiesta di specificazione dei motivi nei limiti strettamente necessari alla motivazione).
Massime di principio
- L'attenuante di "minore gravità" prevista dall'art. 609-bis va interpretata restrittivamente: si valuta la minore lesività del fatto con i soli parametri dell'art. 133, comma 1; la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità esclude l'attenuante.
- La violenza sessuale può sussistere anche in assenza di contatto fisico diretto tra agente e vittima se la libertà di autodeterminazione della vittima è compressa da minaccia o induzione (anche via mezzi telematici).
- La produzione o l'induzione a produrre materiale sessuale con un minore può integrare il reato di pornografia minorile (art. 600-ter) anche quando il materiale è materialmente creato dal minore: l'elemento decisivo è la 'utilizzazione' o la coartazione/induzione.
- La mancanza di file o di materiale documentale non esclude la configurabilità del reato quando vi siano elementi probatori contestuali (conversazioni, minacce esplicite, dichiarazioni della vittima) e ragionevoli spiegazioni per l'assenza dei file (cambio di telefono, assenza di sim card, ecc.).
- La valutazione della credibilità della persona offesa può, se adeguatamente motivata e corroborata, costituire prova sufficiente per la condanna; la cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del merito salvo vizi motivazionali evidenti o contraddizioni manifeste.
- Le pene accessorie previste da norme speciali (es. art. 609-nonies) devono essere applicate nei casi previsti e non possono essere revocate con semplice richiamo a una diminuzione della pena principale se la normativa speciale le rende obbligatorie in relazione a soglie di pena determinate.
- In sede di cassazione è limitato il sindacato di fatto: il ricorrente deve dimostrare violazioni di legge o macroscopiche illogicità/contraddizioni nella motivazione per ottenere annullamento; le richieste che mirino a una rivalutazione dei fatti sono spesso inammissibili.
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