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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41643/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza di appello del 16/01/2025: contestavano principalmente vizi di motivazione (in particolare sul capo 10° relativo a cessioni di stupefacente), l'erronea valutazione di intercettazioni e dichiarazioni di correi, la mancata riqualificazione o quantificazione del reato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 comma 5, il mancato riconoscimento o la limitazione dell'attenuante di collaborazione (art. 74, comma 7 d.P.R. 309/1990) e delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'affermazione che la sentenza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. avrebbe dovuto verificare cause di proscioglimento ex art. 129 o altri vizi di prova. In un caso — Torrisi Salvatore — interveniva anche il certificato di morte, con richiesta di annullamento per estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Fabio Magrì, Francesco Ivan Manuli, Michael Nicotra, Luigi Pino e Giuliano Giovanni Scordino in quanto relativi a sentenze di applicazione del concordato ex art. 599-bis (i motivi dedotti risultano preclusi per la rinuncia ai motivi di appello). Il ricorso di Mascali Pasquale Damiano è stato dichiarato inammissibile in quanto le doglianze richiedevano una rivalutazione del compendio probatorio e non evidenziavano un vizio di motivazione "ictu oculi". Il ricorso di Filippo Scordino è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sulla limitazione dell'attenuante collaborativa e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso di Torrisi Salvatore è stato invece annullato senza rinvio perché i reati risultano estinti per morte dell'imputato, come da certificato di morte prodotto. Per gli altri ricorrenti dichiarati inammissibili la Corte ha disposto l'onere di sostenere le spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e in via equitativa, il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; inoltre è stata richiamata la giurisprudenza consolidata che limita la sindacabilità dei motivi rinunciati nel concordato in appello.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    L'accoglimento della richiesta di concordato limita la cognizione del giudice d'appello e rende inammissibili ricorsi che deducano vizi relativi alla responsabilità o agli elementi di prova oggetto di rinuncia; il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello.

  • art. 599 cod. proc. pen. (comma 4)

    Riferimento alla disciplina del patteggiamento e della limitazione della cognizione giudiziaria nelle ipotesi in cui la parte rinuncia ai motivi di impugnazione, con effetti preclusivi simili al patteggiamento in appello.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Le questioni relative all'esistenza di cause di proscioglimento previste da tale norma non devono essere necessariamente riesaminate dal giudice d'appello che abbia accettato un concordato, se l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73 (comma 5)

    Per la ricaduta nel comma 5 (reato non modico) occorrono elementi che dimostrino quantitativi non modesti o l'esistenza di una provvista destinata allo spaccio; in mancanza di sequestri o quantificazioni certe la Corte ritiene insufficiente la sola 'droga parlata' per riclassificare il reato.

  • d.P.R. 309/1990, art. 74 (comma 7)

    L'attenuante per collaborazione va valutata in relazione al contributo effettivo fornito: il giudice di merito ha discrezionalità nel graduare la sua portata in base alla personalità, al ruolo svolto e alla gravità del fatto; la Corte di legittimità sindaca la correttezza dell'esercizio discrezionale solo se illogico o arbitrario.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena: il giudice deve applicare criteri ritenuti rilevanti e motivare la scelta nel senso previsto dalla giurisprudenza.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per il concreto trattamento sanzionatorio; la Corte richiede solo l'indicazione dei criteri applicati (es. gravità, personalità del reo) e consente ampia discrezionalità al giudice di merito nella quantificazione della pena.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Nella valutazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice risponda a ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente indicare gli elementi ostativi prevalenti che giustificano la negazione del beneficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone l'onere delle spese processuali per i ricorrenti nei casi di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha inoltre disposto un versamento equitativo alla Cassa delle ammende per gli inammissibili.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma sulle ipotesi di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che, ove l'imputato abbia rinunciato ai motivi connessi alla responsabilità tramite concordato, non sia obbligatorio per il giudice d'appello motivare sul mancato proscioglimento ex art. 530.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    Riferimento alla circostanza aggravante richiamata nelle decisioni di merito; la Corte ha confermato che su circostanze aggravanti escluse dall'appello per rinuncia non è dovuta una motivazione aggiuntiva dal giudice d'appello che accoglie il concordato.

  • Cost. art. 27

    Principio della funzione rieducativa della pena richiamato come parametro di bilanciamento nella determinazione della pena da parte del giudice di merito.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla quantificazione della sanzione pecuniaria equitativa (Cassa delle ammende) e alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se la sentenza di appello è frutto di un concordato ex art. 599-bis e l'imputato ha rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità, i motivi attinenti alla valutazione della prova o alla sussistenza della responsabilità risultano inammissibili in Cassazione.
  • Il giudice d'appello che accoglie un concordato non è obbligato a motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. o sulle eventuali nullità/inutilizzabilità della prova oggetto di rinuncia.
  • Le censure che richiedono una rivalutazione del compendio probatorio (intercettazioni, immagini, valutazione dei correi) sono inammissibili in Cassazione salvo che emergano vizi di motivazione evidenti (ictu oculi).
  • Per ottenere la riqualificazione del reato al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 è necessario fornire elementi concreti e quantificazioni (sequestri, dati comprovati) che dimostrino quantitativi non modesti o la destinazione a provvista per lo spaccio.
  • L'attenuante per collaborazione (art. 74, comma 7) viene valutata sulla base del contributo oggettivo fornito: il giudice di merito ha discrezionalità nella misura dell'attenuante e la Corte di Cassazione interviene solo in caso di manifesta illogicità o arbitrio.
  • Le attenuanti generiche non sono un diritto automatico: richiedono elementi positivi che giustifichino un trattamento più favorevole e il giudice deve indicare gli elementi ostativi principali se le nega.
  • L'estinzione del reato per morte dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza rispetto a quell'imputato.
  • La pronuncia di inammissibilità può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e, in base alla valutazione equitativa del giudice, il versamento di somme alla Cassa delle ammende.

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