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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41644/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale distrettuale di Torino che ha rigettato l'istanza di riesame e confermato la custodia in carcere disposta dal GIP di Ivrea per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di cocaina (nel testo sono indicati grammi 213,60 e in una parte 231,60). Il ricorrente, tramite unico motivo, ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., lamentando illogicità della motivazione circa l'adeguatezza della misura cautelare: il Tribunale avrebbe escluso gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) presso la residenza dei genitori a Platì basandosi su presunte connessioni con una rete di complicità, sull'assenza di redditi e su profili di personalità, senza adeguatamente considerare l'ammissione del fatto da parte del ricorrente e l'assenza di precedenti penali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e logica: sussisteva il pericolo di recidiva e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari (anche con controllo a distanza) per impedire la ripresa di contatti con la rete di complicità che ha reso possibile il trasporto dello stupefacente. Il provvedimento ha richiamato elementi fattuali (flagranza, quantitativo di cocaina, occultamento in valigia, rinvenimento di denaro e bilancino, trasporto da Calabria a Torino in gruppo) come indice di inserimento strutturato nell'attività di traffico. Disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame delle misure cautelari: il riesame è lo strumento processuale utilizzato per impugnare le misure cautelari; qui il ricorso era avverso l'ordinanza di riesame del Tribunale di Torino.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a vizio della motivazione (omessa, contraddittoria o illogica). Il ricorrente ha invocato questa fattispecie per censurare la valutazione della congruità della custodia cautelare.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina generale delle misure cautelari personali; richiamata in relazione al tema dell'adozione e della motivazione delle misure cautelari.

  • art. 275, commi 1 e 3 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulle presunzioni speciali: il riferimento specifico al comma 3 individua i casi con regime di presunzioni; la Corte osserva che nel caso non vigeva il regime speciale delle presunzioni e quindi l'inidoneità degli arresti domiciliari doveva essere motivata esplicitamente sulle ragioni specifiche.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che dispone l'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente; qui applicata per gli adempimenti successivi alla conferma della custodia in carcere.

  • Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023 (Necchi, Rv. 284982-01)

    Precedente richiamato per il principio che, quando non opera il regime speciale dell'art. 275, comma 3, l'inidoneità della detenzione domiciliare (anche con controllo a distanza) va motivata esplicitamente con riferimento alle ragioni che giustificano l'inaffidabilità degli affidamenti fiduciari e l'esclusiva idoneità della custodia intramuraria.

Massime di principio

  • La presenza di un quantitativo rilevante di stupefacente e circostanze di flagranza rafforzano l'apprezzamento del pericolo di recidiva e possono legittimare la custodia cautelare in carcere.
  • L'ammissione del fatto e l'assenza di precedenti non sono, da soli, criteri automaticamente idonei a escludere la custodia in carcere: il giudice deve valutare il complesso delle circostanze, incluse modalità, contesti logistici e strumenti (denaro, bilancini) che indicano un'attività organizzata.
  • Quando non opera il regime delle presunzioni speciali (art. 275, comma 3), l'esclusione degli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) richiede una motivazione esplicita e specifica che dimostri l'inadeguatezza dell'affidamento fiduciario e l'unica idoneità della custodia intramuraria.
  • Il controllo a distanza (braccialetto elettronico) non è di per sé sufficiente a garantire l'assenza di contatti con una rete criminale; il giudice deve valutare il rischio concreto che la misura domestica non impedisca la reiterazione.
  • Elementi fattuali come il trasporto da altra regione, l'occultamento della sostanza, la presenza di denaro contante e strumenti di pesatura sono indici rilevanti per ritenere un inserimento strutturato nell'attività di traffico e giustificare misure carcerarie.
  • La motivazione giudiziale deve essere logicamente collegata alle emergenze probatorie: critiche generiche non sono sufficienti, mentre la ricostruzione con riferimento a fatti concreti (es. flagranza, somma di denaro, compagni di viaggio) è generalmente adeguata.

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