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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41645/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione degli artt. 177, 291 comma 1-quater e 292 comma 3-bis c.p.p. per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 comma 1-quater c.p.p.; dedotta la nullità dell'ordinanza cautelare (arresti domiciliari) disposta per esigenze di tutela ex art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. (pericolo di recidiva) e la mancata argomentazione della connessione probatoria con altro reato che avrebbe consentito la deroga prevista dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'eccezione di nullità per omesso interrogatorio, pur riconosciuta dalla giurisprudenza come nullità a regime intermedio, è stata proposta per la prima volta in cassazione. Il ricorrente non aveva sollevato la nullità né nell'interrogatorio postumo dinanzi al GIP né nell'istanza di riesame; perciò la deduzione è preclusa ai sensi dell'art. 182 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto per inammissibilità; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame: il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza cautelare impugnata dal GIP di Trani

  • art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen.

    Prevede i casi in cui è richiesto l'interrogatorio preventivo; la mancata esecuzione può determinare la nullità dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 292 comma 3-bis

  • art. 292 comma 3-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce la nullità dell'ordinanza cautelare se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291 comma 1-quater; la Corte lo considera una nullità a regime intermedio ma soggetta a limiti di deducibilità

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina delle impugnazioni e dei motivi di ricorso; utilizzato dal ricorrente per contestare la legittimità dell'atto impugnato

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Cautela fondata sul pericolo di recidiva: la misura è stata motivata dal rischio di recidiva, circostanza che impone l'osservanza delle garanzie procedurali previste

  • art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen.

    Prevede ipotesi di deroga (es. connessione probatoria con altro reato) che, se sussistente e adeguatamente motivata, può incidere sull'obbligo dell'interrogatorio; il ricorrente ha sostenuto l'assenza di tale motivazione

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Classifica le nullità; la Corte richiama che la nullità per omesso interrogatorio incide sul diritto di difesa e rientra nella categoria delle nullità a regime intermedio

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di deducibilità delle doglianze processuali: la Corte ha ritenuto preclusa la deduzione della nullità proposta per la prima volta in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sul regolamento delle spese: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in riferimento alla possibilità di disporre il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della somma

  • art. 110 cod. pen. e art. 73 comma 1 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme sostanziali relative al reato contestato (concorso di reati e normativa sugli stupefacenti) che giustificano l'adozione della misura cautelare

Massime di principio

  • La nullità per omesso interrogatorio preventivo (art. 292 comma 3-bis c.p.p.) è qualificata come nullità a regime intermedio: incide sul diritto di difesa ma è soggetta a limiti di deducibilità
  • L'eccezione di nullità per omesso interrogatorio deve essere sollevata nel primo atto utile in presenza delle parti (ad es. nell'interrogatorio di garanzia postumo) o comunque entro i termini e nei modi previsti dall'art. 182 c.p.p.; se non dedotta tempestivamente è preclusa in Cassazione
  • Se si contesta la legittimità di una misura cautelare per mancanza di interrogatorio, è essenziale far valere immediatamente l'eccezione davanti al GIP o nel ricorso di riesame, altrimenti la questione può essere dichiarata inammissibile in sede di legittimità
  • La sussistenza di una deroga all'obbligo di interrogatorio (es. per connessione probatoria ai sensi dell'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.) deve risultare chiaramente e specificamente motivata nell'ordinanza; la mancanza di tale motivazione può fondare la censura, purché tempestivamente proposta
  • La presenza di un contrasto interpretativo in sede di legittimità (Sezioni Unite) non evita l'applicazione delle regole di preclusione: se il vizio non è stato tempestivamente dedotto, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso senza attendere la soluzione del contrasto
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, salvo colpa grave, può essere disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende

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