Cassazione Penale, Sentenza n. 41645/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 177, 291 comma 1-quater e 292 comma 3-bis c.p.p. per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 comma 1-quater c.p.p.; dedotta la nullità dell'ordinanza cautelare (arresti domiciliari) disposta per esigenze di tutela ex art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. (pericolo di recidiva) e la mancata argomentazione della connessione probatoria con altro reato che avrebbe consentito la deroga prevista dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'eccezione di nullità per omesso interrogatorio, pur riconosciuta dalla giurisprudenza come nullità a regime intermedio, è stata proposta per la prima volta in cassazione. Il ricorrente non aveva sollevato la nullità né nell'interrogatorio postumo dinanzi al GIP né nell'istanza di riesame; perciò la deduzione è preclusa ai sensi dell'art. 182 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto per inammissibilità; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sul riesame: il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza cautelare impugnata dal GIP di Trani
art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen.
Prevede i casi in cui è richiesto l'interrogatorio preventivo; la mancata esecuzione può determinare la nullità dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 292 comma 3-bis
art. 292 comma 3-bis cod. proc. pen.
Stabilisce la nullità dell'ordinanza cautelare se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291 comma 1-quater; la Corte lo considera una nullità a regime intermedio ma soggetta a limiti di deducibilità
Riferimento alla disciplina delle impugnazioni e dei motivi di ricorso; utilizzato dal ricorrente per contestare la legittimità dell'atto impugnato
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Cautela fondata sul pericolo di recidiva: la misura è stata motivata dal rischio di recidiva, circostanza che impone l'osservanza delle garanzie procedurali previste
art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen.
Prevede ipotesi di deroga (es. connessione probatoria con altro reato) che, se sussistente e adeguatamente motivata, può incidere sull'obbligo dell'interrogatorio; il ricorrente ha sostenuto l'assenza di tale motivazione
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Classifica le nullità; la Corte richiama che la nullità per omesso interrogatorio incide sul diritto di difesa e rientra nella categoria delle nullità a regime intermedio
Stabilisce i limiti di deducibilità delle doglianze processuali: la Corte ha ritenuto preclusa la deduzione della nullità proposta per la prima volta in cassazione
Norma sul regolamento delle spese: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in riferimento alla possibilità di disporre il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della somma
art. 110 cod. pen. e art. 73 comma 1 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme sostanziali relative al reato contestato (concorso di reati e normativa sugli stupefacenti) che giustificano l'adozione della misura cautelare
Massime di principio
- La nullità per omesso interrogatorio preventivo (art. 292 comma 3-bis c.p.p.) è qualificata come nullità a regime intermedio: incide sul diritto di difesa ma è soggetta a limiti di deducibilità
- L'eccezione di nullità per omesso interrogatorio deve essere sollevata nel primo atto utile in presenza delle parti (ad es. nell'interrogatorio di garanzia postumo) o comunque entro i termini e nei modi previsti dall'art. 182 c.p.p.; se non dedotta tempestivamente è preclusa in Cassazione
- Se si contesta la legittimità di una misura cautelare per mancanza di interrogatorio, è essenziale far valere immediatamente l'eccezione davanti al GIP o nel ricorso di riesame, altrimenti la questione può essere dichiarata inammissibile in sede di legittimità
- La sussistenza di una deroga all'obbligo di interrogatorio (es. per connessione probatoria ai sensi dell'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.) deve risultare chiaramente e specificamente motivata nell'ordinanza; la mancanza di tale motivazione può fondare la censura, purché tempestivamente proposta
- La presenza di un contrasto interpretativo in sede di legittimità (Sezioni Unite) non evita l'applicazione delle regole di preclusione: se il vizio non è stato tempestivamente dedotto, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso senza attendere la soluzione del contrasto
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, salvo colpa grave, può essere disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
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