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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26692/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due società, indicate come coobbligate della società scissa in forza di atto di scissione, hanno impugnato dinanzi alle commissioni tributarie cartelle di pagamento relative a ICI per le annualità 2010 e 2011. In primo grado e in appello hanno contestato: la notificazione delle cartelle, ritenuta irrituale perché effettuata via PEC con file in formato PDF privo di firma digitale e senza le formalità richieste; il difetto di motivazione degli atti, perché le cartelle richiamavano la posizione della società originaria senza spiegare adeguatamente il passaggio della pretesa alle società scisse e senza chiarire la base del calcolo degli interessi; l’illegittimità sostanziale della pretesa tributaria, sostenendo che parte dei terreni era vincolata a urbanizzazione in base a convenzione urbanistica e quindi non avrebbe dovuto essere assoggettata a ICI. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto tre motivi: violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 149-bis c.p.c. sulla notifica PEC delle cartelle; violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 7 L. 212/2000 per motivazione insufficiente; violazione della disciplina ICI e dell’art. 97 Cost. per avere i giudici di merito rinviato alle sole impugnazioni degli avvisi di accertamento e per la ritenuta edificabilità delle aree. Dopo la proposizione del ricorso le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, successivamente accettato solo dal Comune.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalle società ricorrenti nel giudizio di cassazione. Ha richiamato il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo senza necessità di accettazione delle controparti costituitesi, rilevando l’accettazione solo ai fini delle spese. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità e disposto la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che la relativa sanzione non opera nelle ipotesi di estinzione sopravvenuta del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo anche senza accettazione delle controparti costituite; l’accettazione rileva solo ai fini delle spese.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che fa venir meno l’interesse alla decisione e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’estinzione del giudizio di legittimità sia sopravvenuta per rinuncia al ricorso, poiché la sanzione è collegata all’inammissibilità originaria.
  • Quando il processo è definito per rinuncia sopravvenuta del ricorrente, è legittima la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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