Cassazione Civile, Ordinanza n. 26692/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due società, indicate come coobbligate della società scissa in forza di atto di scissione, hanno impugnato dinanzi alle commissioni tributarie cartelle di pagamento relative a ICI per le annualità 2010 e 2011. In primo grado e in appello hanno contestato: la notificazione delle cartelle, ritenuta irrituale perché effettuata via PEC con file in formato PDF privo di firma digitale e senza le formalità richieste; il difetto di motivazione degli atti, perché le cartelle richiamavano la posizione della società originaria senza spiegare adeguatamente il passaggio della pretesa alle società scisse e senza chiarire la base del calcolo degli interessi; l’illegittimità sostanziale della pretesa tributaria, sostenendo che parte dei terreni era vincolata a urbanizzazione in base a convenzione urbanistica e quindi non avrebbe dovuto essere assoggettata a ICI. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto tre motivi: violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 149-bis c.p.c. sulla notifica PEC delle cartelle; violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 7 L. 212/2000 per motivazione insufficiente; violazione della disciplina ICI e dell’art. 97 Cost. per avere i giudici di merito rinviato alle sole impugnazioni degli avvisi di accertamento e per la ritenuta edificabilità delle aree. Dopo la proposizione del ricorso le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, successivamente accettato solo dal Comune.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalle società ricorrenti nel giudizio di cassazione. Ha richiamato il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo senza necessità di accettazione delle controparti costituitesi, rilevando l’accettazione solo ai fini delle spese. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità e disposto la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che la relativa sanzione non opera nelle ipotesi di estinzione sopravvenuta del giudizio.
Norme richiamate
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per il passaggio alla camera di consiglio
richiamato per il deposito della memoria della parte ricorrente
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
base formale del secondo e del terzo motivo, dedotti come violazione di legge e vizio di motivazione
invocato dai ricorrenti sulla notificazione delle cartelle esattoriali e richiamato dalla sentenza d'appello come norma di riferimento per la notifica via PEC
invocato dai ricorrenti per sostenere l’invalidità della notifica via PEC del documento in formato PDF privo di firma digitale
richiamato dai ricorrenti per escludere la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
invocato per il difetto di motivazione della cartella
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per il difetto di motivazione degli atti tributari
art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina ICI
art. 2 d.m. 11 febbraio 1997, n. 37
richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina ICI
art. 97 Cost.
invocato nel terzo motivo, senza che la Corte entri nel merito per effetto della rinuncia
richiamato per escluderne l’applicabilità al giudizio di cassazione quanto agli effetti della rinuncia
richiamato per affermare che la rinuncia al ricorso in cassazione produce effetti con comunicazione agli avvocati delle parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione sopravvenuta
citato anche nel passaggio sulla validità della notifica PEC secondo la sentenza d'appello
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo anche senza accettazione delle controparti costituite; l’accettazione rileva solo ai fini delle spese.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che fa venir meno l’interesse alla decisione e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’estinzione del giudizio di legittimità sia sopravvenuta per rinuncia al ricorso, poiché la sanzione è collegata all’inammissibilità originaria.
- Quando il processo è definito per rinuncia sopravvenuta del ricorrente, è legittima la compensazione integrale delle spese di lite.
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