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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18010/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato in aumento il reddito di un contribuente per l'anno 2002, valorizzando l'acquisto nel 2005 di un immobile di notevole valore rispetto al reddito dichiarato. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la commissione tributaria regionale, invece, aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per asserita nullità della notifica effettuata presso il difensore del primo grado senza successiva raccomandata informativa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sulla notifica e del regime del domicilio del difensore, deducendo che l'atto era stato comunque notificato anche presso lo studio del difensore, con perfezionamento a mani proprie; 2) nullità della sentenza e del procedimento per mancata applicazione dell'art. 291 c.p.c., sostenendo che la notifica fosse al più nulla e non inesistente, con conseguente dovere del giudice di disporne la rinnovazione; 3) vizio motivazionale e omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR, pur dichiarando l'inammissibilità, aveva anche svolto considerazioni di merito sull'idoneità degli indizi offerti dal contribuente, che l'Agenzia assumeva come autonoma ratio da censurare. Durante il giudizio di legittimità l'Agenzia ha però rappresentato che la sentenza d'appello era stata già revocata dalla stessa CTR in separato giudizio di revocazione, la quale aveva accertato l'errore di fatto sulla notifica e, nella fase rescissoria, aveva accolto l'appello dell'Agenzia stessa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la revocazione della sentenza di appello impugnata abbia determinato la cessazione della materia del contendere: poiché la decisione oggetto di ricorso non esisteva più, l'interesse ad impugnare era venuto meno al momento della decisione della Cassazione. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese per la mancata costituzione dell'intimato e ha negato l'applicazione del doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità per motivi sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 3, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente come disciplina della notificazione nel processo tributario e del domicilio del difensore

  • art. 138 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla notificazione dell'atto

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione presso il domiciliatario e alla raccomandata informativa

  • art. 291 c.p.c.

    la ricorrente sosteneva che, ove la notifica fosse stata nulla, il giudice avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione

  • art. 350 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per l'applicabilità della rinnovazione nel giudizio di appello

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    indicato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro invocato per i vizi di nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    parametro invocato per vizio motivazionale e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha escluso i presupposti per il cd. doppio contributo unificato in caso di inammissibilità per causa sopravvenuta

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se la sentenza impugnata viene meno per revocazione o per altra vicenda sopravvenuta, il ricorso per cassazione diventa inammissibile per difetto attuale di interesse.
  • La revocazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità, anche se la sentenza rescindente o rescissoria sia astrattamente impugnabile con ulteriori rimedi.
  • Quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso dipende da un fatto sopravvenuto estraneo alla condotta della parte, non si applica il cd. doppio contributo unificato.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, la Corte non esamina i motivi di merito o di rito proposti contro la sentenza ormai revocata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

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