Cassazione Civile, Ordinanza n. 26150/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2007 per IRPEF, IVA e IRAP. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto, sul rilievo che l’Ufficio avesse svolto un accertamento analitico-induttivo senza provare né l’inattendibilità delle scritture contabili né l’esistenza di maggiori ricavi. In appello la CTR ha invece accolto l’impugnazione dell’Agenzia, ritenendo che fosse stata accertata l’inattendibilità parziale delle scritture, perché alcune fatture di acquisto di merce destinata alla rivendita erano state contabilizzate in modo errato come spese varie o materie di consumo; ciò aveva legittimato la rettifica mediante imputazione corretta delle fatture nel conto merci e applicazione della percentuale di ricarico del 23%, già dichiarata dallo stesso contribuente. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. 600/1973, 54, commi 1 e 2, d.P.R. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che l’irregolarità fosse solo formale, che i costi fossero inerenti e deducibili, che il reddito non fosse stato ridotto dalla errata imputazione e che comunque mancasse prova dei maggiori ricavi, essendo la pretesa fondata su una percentuale di ricarico asseritamente illegittima perché non calibrata sui diversi prodotti e priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che l’errata contabilizzazione, non contestata dal contribuente, rendeva parzialmente inattendibili le scritture contabili per l’anno verificato e legittimava l’accertamento analitico-induttivo, diretto a dimostrare componenti positivi di reddito non dichiarati. Ha inoltre ritenuto corretta l’applicazione della percentuale di ricarico, fissata nella stessa misura di quella indicata dal contribuente in relazione allo studio di settore della sua attività. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge a fondamento del motivo di ricorso per cassazione.
art. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 600/1973
la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo in presenza di scritture parzialmente inattendibili.
art. 54, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dal ricorrente per contestare i presupposti dell’accertamento, ritenuti invece sussistenti.
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto sufficiente la parziale inattendibilità contabile ai fini della rettifica.
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha giudicato corretta la ricostruzione presuntiva dei maggiori ricavi.
richiamato dal ricorrente; la Corte ha implicitamente ritenuto che gli elementi valorizzati dall’Ufficio fossero idonei a sorreggere l’accertamento presuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errata contabilizzazione di fatture relative a merci destinate alla rivendita, quando incida sull’attendibilità delle scritture, può integrare il presupposto per l’accertamento analitico-induttivo anche se il contribuente non contesti la natura formale dell’irregolarità.
- Ai fini dell’accertamento analitico-induttivo, non è necessario che l’Ufficio svolga ulteriori indagini quando emergano anomalie contabili idonee a rendere parzialmente inattendibile la contabilità.
- La rettifica del reddito può essere fondata sull’applicazione di una percentuale di ricarico, purché tale criterio sia coerente con gli elementi acquisiti e con quelli indicati dallo stesso contribuente.
- La contestazione della pretesa basata su presunzioni richiede di superare la dimostrazione dell’inattendibilità contabile: in presenza di tale inattendibilità, la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi può essere ritenuta legittima.
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