Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19364/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione, recuperando a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA e applicando sanzioni e interessi. L'accertamento era fondato sugli studi di settore, ritenuti dall'Ufficio idonei a evidenziare ricavi superiori a quelli dichiarati; nei gradi di merito era stata valorizzata la circostanza che il contribuente non aveva fornito, nel contraddittorio, elementi sufficienti a giustificare lo scostamento. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione di varie norme sostanziali e sosteneva che mancassero i presupposti per l'accertamento, perché gli elementi posti a base della rettifica non sarebbero stati certi, precisi e concordanti e gli studi di settore avrebbero avuto al più valore di presunzioni semplici; con il secondo deduceva vizio motivazionale per non avere la CTR considerato l'incidenza dei maggiori costi di esecuzione delle opere subappaltate, rimasti a carico della sua impresa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, perché il ricorso cumulava e mescolava censure eterogenee, richiamava norme inconferenti o inesistenti e non coglieva la ratio della decisione di merito, che aveva correttamente applicato i principi sull'accertamento standardizzato mediante studi di settore. Ha ribadito che tali studi acquistano valore di prova presuntiva qualificata solo all'esito del contraddittorio con il contribuente, il quale ha l'onere di allegare e provare circostanze specifiche idonee a giustificare lo scostamento; nella specie il contribuente aveva partecipato al contraddittorio ma non aveva offerto elementi idonei. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, per sentenza d'appello depositata dopo l'11 settembre 2012, era applicabile il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., che consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre il ricorrente aveva soltanto contrapposto la propria valutazione delle risultanze istruttorie. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Negli accertamenti tributari fondati sugli studi di settore, le risultanze statistiche diventano prova presuntiva qualificata solo dopo il contraddittorio con il contribuente.
  • Nel contraddittorio sugli studi di settore, il contribuente ha l'onere di allegare e provare circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento dai ricavi/compensi standardizzati.
  • Se il contraddittorio è stato ritualmente attivato e il contribuente non offre allegazioni idonee, l'Ufficio non è tenuto a fornire ulteriori dimostrazioni oltre al disallineamento rispetto agli standard applicabili.
  • In cassazione, la censura motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, ma deve denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • È inammissibile un motivo di ricorso che cumuli in modo indistinto plurime violazioni di legge eterogenee, richiamando norme inconferenti o non autosufficientemente specificate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.