Cassazione Civile, Ordinanza n. 19364/2021 del 07/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione, recuperando a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA e applicando sanzioni e interessi. L'accertamento era fondato sugli studi di settore, ritenuti dall'Ufficio idonei a evidenziare ricavi superiori a quelli dichiarati; nei gradi di merito era stata valorizzata la circostanza che il contribuente non aveva fornito, nel contraddittorio, elementi sufficienti a giustificare lo scostamento. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione di varie norme sostanziali e sosteneva che mancassero i presupposti per l'accertamento, perché gli elementi posti a base della rettifica non sarebbero stati certi, precisi e concordanti e gli studi di settore avrebbero avuto al più valore di presunzioni semplici; con il secondo deduceva vizio motivazionale per non avere la CTR considerato l'incidenza dei maggiori costi di esecuzione delle opere subappaltate, rimasti a carico della sua impresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, perché il ricorso cumulava e mescolava censure eterogenee, richiamava norme inconferenti o inesistenti e non coglieva la ratio della decisione di merito, che aveva correttamente applicato i principi sull'accertamento standardizzato mediante studi di settore. Ha ribadito che tali studi acquistano valore di prova presuntiva qualificata solo all'esito del contraddittorio con il contribuente, il quale ha l'onere di allegare e provare circostanze specifiche idonee a giustificare lo scostamento; nella specie il contribuente aveva partecipato al contraddittorio ma non aveva offerto elementi idonei. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, per sentenza d'appello depositata dopo l'11 settembre 2012, era applicabile il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., che consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre il ricorrente aveva soltanto contrapposto la propria valutazione delle risultanze istruttorie. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 38 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le censure fondate su tali norme non sono state ritenute decisive perché l'accertamento contestato era stato correttamente effettuato mediante studi di settore e il ricorso non dimostrava l'assenza dei presupposti per la rettifica.
art. 15 d.l. 2 luglio 2007, n. 81
Richiamo ritenuto inconferente e comunque non applicabile al periodo d'imposta oggetto di accertamento.
art. 154 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte rileva che il riferimento è a una norma inesistente.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamo non decisivo nel caso, poiché la controversia riguardava l'utilizzo degli studi di settore nell'ambito dell'accertamento standardizzato.
art. 10, comma 2, L. 8 maggio 2009, n. 146
significative incoerenze rispetto agli indici di natura economica finanziaria o patrimoniale
La censura è stata ritenuta carente di autosufficienza perché non era specificata l'entità dello scostamento.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Costituisce la base normativa dell'accertamento fondato sugli studi di settore.
L'Agenzia, non costituita nei termini, si è riservata di partecipare all'eventuale udienza di discussione.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle argomentazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati sugli studi di settore, le risultanze statistiche diventano prova presuntiva qualificata solo dopo il contraddittorio con il contribuente.
- Nel contraddittorio sugli studi di settore, il contribuente ha l'onere di allegare e provare circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento dai ricavi/compensi standardizzati.
- Se il contraddittorio è stato ritualmente attivato e il contribuente non offre allegazioni idonee, l'Ufficio non è tenuto a fornire ulteriori dimostrazioni oltre al disallineamento rispetto agli standard applicabili.
- In cassazione, la censura motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, ma deve denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- È inammissibile un motivo di ricorso che cumuli in modo indistinto plurime violazioni di legge eterogenee, richiamando norme inconferenti o non autosufficientemente specificate.
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