Cassazione Civile, Ordinanza n. 28424/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il Comune aveva notificato alla società un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, riferito a immobili catastalmente classificati in categoria D/7 e di proprietà della Regione Puglia, utilizzati dalla società in forza del c.d. contratto "ponte" per i servizi di trasporto ferroviario e automobilistico stipulato con la Regione. In appello la società aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento, perché la CTR aveva qualificato il rapporto come obbligatorio e non come concessione di area demaniale o diritto reale di godimento, escludendo così la soggettività passiva IMU della società. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la natura reale del rapporto e la conseguente debenza dell'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo del Comune e ha confermato la decisione di merito favorevole alla società. Ha chiarito che, ai fini IMU, il presupposto d'imposta è il possesso di immobili ma il soggetto passivo è individuato solo nel proprietario o nel titolare di un diritto reale di godimento; pertanto la mera disponibilità del bene, tipica di un diritto personale di godimento strumentale al servizio, non basta a fondare l'imposizione. Nel caso concreto, dalla disciplina contrattuale emergeva che la società poteva usare i beni solo per l'esercizio del servizio di trasporto, senza piena ed incondizionata disponibilità, con obbligo di restituzione in caso di subentro di altro gestore. La Corte ha quindi escluso la sussistenza di un diritto reale d'uso e, di conseguenza, della soggettività passiva IMU. Il ricorso è stato rigettato e le spese sono state compensate integralmente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della pretesa impositiva; la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati
art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011
"l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili"
il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile, ma il termine va letto in coerenza con la disciplina del soggetto passivo, riferendolo a situazioni giuridiche reali
art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011
"il proprietario di immobile... ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie"
il soggetto passivo IMU è soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento
disciplina il diritto reale d'uso e ne definisce il contenuto, rilevante per distinguere il diritto reale dal mero godimento obbligatorio
il divieto di cessione del diritto d'uso è richiamato come limite legale, ma non impedisce la configurabilità del diritto in capo a una persona giuridica
richiamato per affermare che il diritto d'uso incontra limiti derivanti dalla natura e destinazione economica del bene
norma di rinvio che rende applicabile al diritto d'uso il criterio dei limiti connessi alla natura e destinazione economica del bene
è il riferimento normativo del contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario e automobilistico in cui si colloca l'uso dei beni
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente
Massime di principio
- Ai fini dell'IMU, il termine "possesso" non coincide con la mera disponibilità materiale del bene, ma richiede una situazione giuridica di natura reale, in quanto la legge individua il soggetto passivo solo nel proprietario o nel titolare di un diritto reale di godimento.
- Un rapporto che attribuisca a un soggetto il bene esclusivamente per l'esercizio di un servizio, con uso limitato e funzionale e senza piena disponibilità del bene, integra normalmente un diritto personale di godimento e non un diritto reale d'uso.
- La qualificazione del rapporto dipende dal contenuto effettivo dell'attribuzione: il fatto che il bene sia concesso solo per una determinata destinazione, con obbligo di restituzione al subentro di altro gestore, depone per un vincolo obbligatorio e non per una concessione demaniale o per un diritto reale.
- Il diritto reale d'uso può essere riconosciuto anche a una persona giuridica; ciò che lo distingue non è la qualità soggettiva del titolare, ma l'ampiezza del potere di godimento attribuito dalla legge e non modificabile liberamente dalle parti.
- Le clausole contrattuali che limitano l'utilizzo del bene alla sola esecuzione del servizio e ne impongono la immediata restituzione in caso di subentro di terzi sono indici decisivi dell'assenza di un diritto reale e, quindi, dell'assenza di soggettività passiva tributaria in capo all'utilizzatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28374/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28376/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28377/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28378/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28379/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28382/2025 del 27/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →