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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22222 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza aveva contestato alla C. and C. Italia s.r.l., rappresentata da C.G., l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti della V. s.r.l. per gli anni 2003 e 2004. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un avviso di accertamento per maggiori IRPEG, IRAP e IVA relativo al 2003. La contribuente sosteneva principalmente: la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000; l’errata valutazione delle prove e delle presunzioni; la necessità di conformarsi all’assoluzione pronunciata in sede penale; e vizi di motivazione della sentenza tributaria. La contestazione fiscale riguardava la natura fittizia delle operazioni sotto il profilo soggettivo, poiché le fatture risultavano emesse da un mero intermediario diverso dall’effettivo fornitore, con elementi indicativi della consapevolezza della frode da parte della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In primo luogo, il ricorso era inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, estraneo ai precedenti gradi di giudizio. Quanto ai motivi rivolti contro l’Agenzia delle Entrate, la Corte li ha ritenuti inammissibili perché non autosufficienti, diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che il giudizio tributario è autonomo rispetto a quello penale: l’assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve valutare autonomamente i fatti secondo le regole probatorie tributarie. La contribuente è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.650 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni

    La Corte richiama il principio secondo cui l’emissione dell’avviso prima della scadenza del termine può comportare l’illegittimità dell’atto, salvo specifiche ragioni di urgenza. Tuttavia, nel caso concreto, la censura è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non indicava adeguatamente le date e le modalità con cui la questione era stata sollevata nei precedenti gradi.

  • Codice civile, art. 2697

    La violazione della norma è configurabile in cassazione soltanto quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella cui la legge lo assegna. La semplice contestazione della valutazione delle prove riguarda invece il merito e non consente, di regola, un riesame in cassazione.

  • Codice civile, art. 2729

    Gli elementi presuntivi possono fondare l’accertamento tributario quando siano valutati dal giudice secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova ponderazione delle presunzioni già esaminate dal giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Le norme regolano l’acquisizione e la valutazione delle prove da parte del giudice. La loro asserita violazione non può essere utilizzata per sollecitare in cassazione una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 654

    efficacia della sentenza penale nel giudizio civile o amministrativo

    La sentenza penale assolutoria non vincola automaticamente il giudice tributario, poiché il procedimento tributario è autonomo e si fonda su regole probatorie diverse, comprese presunzioni e limitazioni della prova non applicabili nel processo penale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4

    poteri e regole probatorie nel processo tributario

    La disposizione è richiamata nell’ambito della censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte non ravvisa una concreta violazione e considera il motivo diretto a un riesame del merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    motivi del ricorso per cassazione

    La Corte distingue tra violazione di legge, vizio sull’attribuzione dell’onere della prova e censura sulla valutazione probatoria. Quest’ultima non può essere proposta come violazione di legge e, nel regime applicabile, deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo, non semplici argomentazioni o questioni.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è essenziale indicare in modo autosufficiente fatti, date, atti e modalità con cui la questione è stata sollevata nei precedenti gradi; la loro omissione può comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
  • Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente tutela il contraddittorio dopo una verifica fiscale. L’emissione anticipata dell’avviso è illegittima in assenza di effettive e specifiche ragioni di urgenza, ma la questione deve essere prospettata e documentata correttamente.
  • Il giudizio tributario è autonomo rispetto al processo penale: un’assoluzione penale non impedisce al giudice tributario di ritenere provata una violazione fiscale sulla base delle diverse regole probatorie applicabili.
  • La presenza effettiva della merce o della prestazione non esclude necessariamente la falsità soggettiva della fattura: l’operazione può essere reale, ma fatturata da un soggetto diverso dall’effettivo fornitore.
  • Indici quali l’assenza di una struttura organizzativa adeguata, l’interposizione di un soggetto privo di effettiva operatività e modalità anomale di pagamento possono sostenere, se valutati complessivamente, la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
  • La cassazione non è un terzo grado di merito: non consente, di regola, di sostituire la valutazione delle prove svolta dal giudice tributario, salvo vizi giuridici o motivazionali specifici e adeguatamente dedotti.
  • Il ricorso deve essere indirizzato esclusivamente contro le parti che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio; il coinvolgimento di un’amministrazione o di un ente estraneo determina l’inammissibilità nei suoi confronti.

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