Sentenza del 03/11/2016 n. 22186 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tempestività della domanda di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta nel 2001 dal datore di lavoro sull’incentivo alle dimissioni. B.O. aveva chiesto il rimborso il 6 maggio 2009, invocando la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che aveva dichiarato incompatibile con la direttiva 76/207/CEE la norma che accordava un’aliquota ridotta in base all’età e al sesso. L’Agenzia contestava che il termine quadriennale per chiedere il rimborso decorresse dalla pronuncia europea; la CTR Lombardia aveva invece ritenuto tempestiva la domanda.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR Lombardia e deciso nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il termine di decadenza quadriennale decorre dal versamento dell’imposta o dall’effettuazione della ritenuta anche quando la norma sulla cui base il pagamento è avvenuto sia poi dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, poiché la questione era stata definitivamente risolta solo con la pronuncia delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29/09/1973 , 602 e decorrere dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata effettuata , opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il Diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di Giustizia
Il termine quadriennale per chiedere il rimborso decorre dal versamento o dalla ritenuta, anche se la norma applicata viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto UE.
Massime di principio
- Una pronuncia della Corte di giustizia che dichiara una norma nazionale incompatibile con il diritto UE ha efficacia retroattiva, ma non riapre i rapporti già esauriti per il maturare di una decadenza o prescrizione.
- Per il rimborso delle imposte sui redditi, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla successiva pronuncia europea che riconosca l’incompatibilità della norma fiscale.
- Una domanda di rimborso presentata oltre il termine previsto resta tardiva anche se al momento del pagamento il contribuente non poteva fondarsi sulla successiva decisione della Corte di giustizia.
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