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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22180 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.C. aveva ricevuto nel 2002 una somma a titolo di incentivo alle dimissioni, sulla quale il datore di lavoro aveva applicato la tassazione prevista dall’art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986, che accordava un’aliquota ridotta in base a soglie di età differenti per uomini e donne. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che aveva giudicato tale disciplina contraria alla direttiva 76/207/CEE, il contribuente presentò il 21 maggio 2009 istanza di rimborso della maggiore imposta. La CTR della Lombardia aveva ritenuto l’istanza tempestiva, facendo decorrere il termine quadriennale dalla pubblicazione dell’ordinanza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2008. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato questa decisione, sostenendo che il termine decorresse dal versamento dell’imposta o dall’effettuazione della ritenuta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR della Lombardia e deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 13676/2014: il termine di decadenza quadriennale dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dal versamento o dalla ritenuta anche quando la norma impositiva sia stata successivamente dichiarata incompatibile con il diritto UE; la pronuncia europea non riapre i rapporti già esauriti per decadenza. La Corte ha ritenuto valida la notifica del ricorso per cassazione, perché eseguita a mani proprie del destinatario. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione del fatto che la questione era stata definitivamente risolta solo con la pronuncia delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata effettuata, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia

    Il termine quadriennale per chiedere il rimborso decorre dal versamento o dalla ritenuta e si applica anche se la norma sulla cui base l’imposta è stata riscossa viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto UE.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4-bis, poi art. 19, comma 4-bis

    La disposizione prevedeva una tassazione ridotta per gli incentivi alle dimissioni in base a soglie di età diverse per uomini e donne; il contrasto con il diritto UE aveva fondato la domanda di rimborso, ma non impediva che la decadenza già maturata rendesse definitivo il rapporto tributario.

  • Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE

    La Corte di giustizia aveva ritenuto incompatibile con la direttiva la disciplina nazionale che collegava l’aliquota ridotta sulle somme corrisposte per incentivo alle dimissioni a soglie di età diverse per uomini e donne. Tale incompatibilità non consente tuttavia di superare la decadenza già maturata per chiedere il rimborso.

Massime di principio

  • Una pronuncia della Corte di giustizia che dichiari una norma tributaria incompatibile con il diritto UE produce effetti retroattivi, ma non riapre i rapporti ormai esauriti per il decorso dei termini di decadenza o prescrizione.
  • Per il rimborso delle imposte sui redditi, il termine previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dal versamento o dall’effettuazione della ritenuta, non dalla successiva pronuncia europea che accerta l’incompatibilità della norma nazionale.
  • Chi intende chiedere il rimborso di un’imposta sulla base di una successiva pronuncia europea deve rispettare il termine ordinario di decadenza; la sopravvenuta dichiarazione d’incompatibilità non fa ripartire il termine.

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