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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22181 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.M. aveva ricevuto nel 2004 dal datore di lavoro una somma a titolo di incentivo alle dimissioni, assoggettata a ritenuta IRPEF con l’aliquota ridotta prevista dall’art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986 per le donne sopra i 50 anni e gli uomini sopra i 55. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che aveva giudicato tale disciplina incompatibile con la direttiva 76/207/CEE, il contribuente presentò domande di rimborso nel maggio e nel luglio 2009. L’Agenzia contestò la tempestività delle richieste: il termine di decadenza di quattro anni previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorreva dalla ritenuta del 2004, non dalla successiva pronuncia europea. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva invece ritenuto tempestive le istanze, facendo decorrere il termine dalla pubblicazione dell’ordinanza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo di C.M. La domanda di rimborso è quindi respinta perché il termine quadriennale decorreva dalla ritenuta del 2004 ed era già scaduto: la successiva pronuncia della Corte di giustizia non riapre il termine né supera una decadenza già maturata. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, poiché la questione era stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite solo con la sentenza n. 13676 del 2014.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata effettuata, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia

    Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal versamento o dalla ritenuta e si applica anche quando la norma nazionale che fondava il prelievo venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione.

  • Art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986, poi art. 19, comma 4-bis, del nuovo T.U.I.R.

    La disposizione prevedeva l’applicazione di un’aliquota ridotta alla metà sulle somme corrisposte come incentivo alle dimissioni a lavoratrici oltre i 50 anni e a lavoratori oltre i 55; nel caso in esame la disciplina era stata dichiarata incompatibile con la direttiva 76/207/CEE, ma tale incompatibilità non consentiva di ottenere il rimborso una volta maturata la decadenza.

  • Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE

    La Corte di giustizia, nella causa Vergani, aveva ritenuto incompatibile con la direttiva la disciplina fiscale che subordinava il trattamento agevolato dell’incentivo alle dimissioni a soglie di età diverse per donne e uomini. La pronuncia, pur rilevante sul piano sostanziale, non elimina gli effetti della decadenza già maturata.

Massime di principio

  • La domanda di rimborso delle imposte sui redditi deve essere presentata entro il termine previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, calcolato dalla data del versamento o della ritenuta.
  • Una successiva sentenza della Corte di giustizia che dichiari incompatibile con il diritto UE la norma in base alla quale è stata pagata l’imposta non fa decorrere nuovamente il termine di rimborso e non riapre un rapporto già esaurito per decadenza.
  • La tutela derivante dall’efficacia retroattiva della pronuncia europea incontra il limite delle situazioni giuridiche esaurite, a presidio della certezza del diritto.

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