Sentenza del 03/11/2016 n. 22174 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato l’avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEG e IRAP per il 2003. L’avviso recuperava a tassazione il compenso del presidente del consiglio di amministrazione: benché contabilizzato nel 2003, era stato corrisposto in un momento successivo; la CTR lo aveva ritenuto deducibile per cassa ai sensi dell’art. 62, comma 3, TUIR. La società ha formulato due motivi: violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Entrambi i motivi erano privi degli elementi richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis: il primo non conteneva il quesito di diritto e il secondo non indicava il fatto controverso né le ragioni della dedotta insufficienza della motivazione. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la questione della deducibilità del compenso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non aveva svolto attività difensiva, salvo costituirsi ai fini della discussione. Decisione pronunciata a Roma il 28 ottobre 2015 e depositata il 3 novembre 2016.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Essi sono infatti del tutto privi, rispettivamente, del quesito di diritto e del cd. momento di sintesi, vale a dire della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".
Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., il motivo di violazione di legge doveva essere accompagnato da un quesito di diritto; quello relativo alla motivazione doveva contenere un momento di sintesi che individuasse chiaramente il fatto controverso e il vizio lamentato. La mancanza di tali requisiti rende inammissibili i relativi motivi.
Massime di principio
- Quando si propone un ricorso per cassazione soggetto all’art. 366-bis c.p.c., occorre verificare i requisiti formali richiesti per ciascun tipo di motivo: il motivo di violazione di legge deve formulare il quesito di diritto, mentre quello sulla motivazione deve includere il momento di sintesi previsto dalla norma.
- La mancata indicazione di tali requisiti può comportare l’inammissibilità dei motivi e impedire l’esame della questione sostanziale, anche se questa riguarda la correttezza della pretesa tributaria.
- La dichiarazione di inammissibilità non equivale a una pronuncia di merito sulla deducibilità del compenso: in questo caso la Corte non ha deciso se fosse corretta l’applicazione del criterio di cassa.
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