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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22175 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F.G. aveva impugnato il fermo amministrativo di un veicolo, notificato il 20 dicembre 2002, deducendo che non gli erano state notificate le cartelle di pagamento presupposte. La CTP di Arezzo, con due sentenze depositate il 17 maggio 2006, aveva dichiarato la propria incompetenza sul fermo e respinto i ricorsi, ritenendo regolari le notifiche delle cartelle. La CTR Toscana, riuniti gli appelli, aveva ritenuto regolare la consegna delle cartelle alla moglie convivente presso l’indirizzo del contribuente, ma tardiva la notifica ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, confermando l’incompetenza delle Commissioni tributarie sul fermo. Equitalia ha contestato in Cassazione una ultrapetizione della CTR; l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la tardività delle cartelle non poteva essere esaminata impugnando il fermo, poiché le cartelle regolarmente notificate dovevano essere contestate autonomamente entro i termini di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Equitalia: il motivo, pur denunciando una violazione di legge, non conteneva il quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. per la sentenza impugnata, depositata il 27 aprile 2009. Ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate: riconosciuta la regolarità della notifica delle cartelle, la loro asserita tardività non poteva essere fatta valere impugnando il successivo fermo; le cartelle non impugnate erano divenute definitive. Non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nel caso in esame il motivo del ricorso, sebbene attenga a violazione di legge, non è corredato dal prescritto quesito di diritto e, pertanto, è inammissibile.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, ciascun motivo che denuncia una violazione di legge deve concludersi con un quesito di diritto; la sua mancanza comporta l’inammissibilità del motivo.

  • Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento presupposte, notificate e non opposte nei termini.

    Un atto tributario successivo può essere contestato per i propri vizi. I vizi dell’atto presupposto possono essere dedotti insieme all’impugnazione dell’atto successivo solo quando l’atto presupposto non sia stato notificato o la sua notifica sia irregolare; se è stato regolarmente notificato e non impugnato nei termini, non se ne possono far valere i vizi attraverso l’impugnazione del fermo.

  • Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    La decadenza relativa alle cartelle doveva essere contestata impugnando gli atti nei termini previsti, non in occasione dell’impugnazione del fermo amministrativo successivo.

  • Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973

    Tale tardività, quale vizio attinente al tempestivo esercizio del potere impositivo, su cui si è pronunciata la CTR, non poteva essere esaminata in sede di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo, una volta riconosciuta la validità della notificazione delle cartelle, che, non essendo state impugnate, si sono rese definitive.

    L’eventuale tardività dell’esercizio del potere impositivo costituisce un vizio delle cartelle e deve essere fatta valere impugnandole tempestivamente; se la loro notifica è regolare e le cartelle non sono impugnate, tale questione non può essere riaperta con l’impugnazione del fermo.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata; qui ha quindi rigettato direttamente il ricorso originario del contribuente.

Massime di principio

  • Se una cartella di pagamento è stata regolarmente notificata, i suoi vizi, compresa l’eventuale decadenza o tardività dell’azione impositiva, devono essere contestati impugnando la cartella entro i termini previsti.
  • L’impugnazione di un atto successivo, come il fermo amministrativo, non consente normalmente di recuperare contestazioni contro cartelle ormai definitive. L’eccezione riguarda l’atto presupposto non notificato o notificato irregolarmente.
  • La consegna della cartella presso l’indirizzo del contribuente a un familiare convivente può costituire notifica regolare, secondo le circostanze accertate nel caso concreto.
  • Nei ricorsi per cassazione soggetti all’art. 366-bis c.p.c., l’omessa formulazione del quesito di diritto richiesto comporta l’inammissibilità del relativo motivo.

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