Cassazione Civile, Ordinanza n. 28882/2024 del 08/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società, poi incorporata da altra società rimasta in giudizio come intimata, due avvisi di liquidazione INVIM con sanzioni per gli anni 1990 e 1993, determinando l’imposta in base a sentenze passate in giudicato che avevano confermato i maggiori valori finali degli immobili ceduti. La contribuente aveva impugnato gli avvisi di liquidazione e, nelle more, l’Ufficio aveva proceduto alla riscossione frazionata ex art. 56 d.P.R. n. 131/1986, iscrivendo a ruolo progressivamente 1/3, poi un ulteriore 1/3, e infine il residuo 1/3, sulla base del giudicato formatosi sugli avvisi di accertamento. La cartella di pagamento emessa per l’ultimo terzo era stata annullata in primo grado e la decisione confermata in appello, sul rilievo che l’Ufficio, avendo scelto di procedere mediante avvisi di liquidazione, non avrebbe potuto poi iscrivere a ruolo l’intera pretesa e che l’art. 68 d.lgs. n. 546/1992 osterebbe alla riscossione integrale. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 56 d.P.R. n. 131/1986 e 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto iscritta a ruolo l’intera imposta, mentre era stata iscritta solo la parte residua del credito, e che l’art. 68 si riferisce ai crediti sub iudice, non a quelli già cristallizzati da giudicato; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la cartella riguardava soltanto l’ultimo terzo del credito già definitivamente accertato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Molise, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che il giudicato sulla legittimità dell’avviso di accertamento, quando non lasci margini di discrezionalità o incertezza nella quantificazione del tributo, consente l’iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato; l’adozione di un avviso di liquidazione, pur funzionale a maggiore chiarezza e tutela del contribuente, non può attenuare o superare gli effetti del giudicato. Va distinta l’ipotesi in cui il giudicato non richieda ulteriori operazioni di determinazione dell’imposta, da quella in cui residuino margini di liquidazione ulteriore, nei quali la riscossione è condizionata dagli atti conseguenti. Nel caso concreto, la sentenza di merito aveva escluso in astratto la legittimità dell’iscrizione a ruolo senza verificare il contenuto del giudicato e dell’atto di liquidazione, incorrendo così in errore di diritto.
Norme richiamate
art. 56 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato come base della riscossione frazionata; la Corte evidenzia che, nel caso di credito già coperto da giudicato e non bisognoso di ulteriore quantificazione, la riscossione integrale può essere effettuata in base al giudicato stesso.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
ritenuto dalla Corte non applicabile al credito già cristallizzato da sentenza passata in giudicato, poiché riguarda la riscossione dei crediti tributari sub iudice.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge accolta dalla Corte.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
parametro del secondo motivo, poi assorbito.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per affermare l’applicazione, nel giudizio di cassazione tributario, delle norme del codice di procedura civile compatibili.
richiamato per la validità della notificazione del ricorso a mezzo PEC.
art. 16-quater d.l. n. 179 del 2012
richiamato quale disposizione che ha inserito l’art. 3-bis nella l. n. 53 del 1994.
art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato nella giurisprudenza menzionata dalla Corte come base del termine decennale di prescrizione del credito erariale decorrente dal giudicato, quando non occorra ulteriore attività di determinazione dell’imposta.
art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973
indicato come riferito ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione.
art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986
indicato come norma che prevede un termine triennale residuale per la fase di ulteriore accertamento/determinazione dell’imposta, non per la riscossione del credito già definito.
Massime di principio
- Il giudicato sull’an e sul quantum del tributo, quando escluda ogni margine di ulteriore valutazione discrezionale o di incertezza, non può essere neutralizzato dalla successiva emissione di un avviso di liquidazione: la maggiore tutela formale del contribuente non può ridurre gli effetti sostanziali del giudicato.
- In materia tributaria occorre distinguere tra ipotesi in cui il giudicato definisce integralmente il credito e ipotesi in cui residui una ulteriore attività di liquidazione: solo nel secondo caso l’amministrazione deve compiere gli adempimenti conseguenti prima della riscossione.
- L’iscrizione a ruolo della parte residua di un credito già definitivamente accertato è legittima se si colloca nell’alveo degli effetti del giudicato e non introduce una nuova determinazione del tributo.
- Le norme sulla riscossione frazionata o sui termini per la liquidazione vanno interpretate in modo coerente con la funzione del giudicato: esse non possono essere impiegate per comprimere un credito ormai definitivamente accertato, salvo che il giudicato stesso lasci aperta la fase di quantificazione.
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