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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34590/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società la deduzione di costi per consulenza ritenuti non inerenti e non documentati, riferiti a prestazioni asseritamente svolte da un soggetto che, nel periodo considerato, era anche amministratore unico della società. In primo grado la contribuente aveva ottenuto ragione, ma in appello la decisione veniva riformata: la CTR riteneva tardiva e quindi inutilizzabile la documentazione prodotta in giudizio e, comunque, la reputava inidonea a dimostrare l’effettiva esistenza della prestazione di consulenza. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 32, comma 5, d.P.R. 600/1973, 52, comma 5, d.P.R. 633/1972, 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 e 115 c.p.c., sostenendo che la documentazione non poteva considerarsi tardiva o inutilizzabile perché non vi era stata una puntuale richiesta in sede di verifica né un rifiuto di esibizione, e che la CTR aveva erroneamente applicato le norme richiamate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la CTR aveva fondato la decisione su due autonome rationes: da un lato la ritenuta tardività/inutilizzabilità della documentazione; dall’altro, e in modo decisivo, l’inidoneità della documentazione prodotta a provare l’esistenza stessa della prestazione di consulenza, essendo costituita da fotocopie di slides e grafici privi di data certa e comunque non sufficienti a dimostrare la prestazione e la riferibilità delle stesse. Poiché il ricorso per cassazione non ha censurato questa seconda ratio decidendi, la Corte ha ritenuto il motivo non idoneo a sovvertire la decisione impugnata. La società è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è invocato come parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 32, comma 5, d.P.R. 600/1973

    la Corte richiama la disciplina sulla inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa, precisando che opera solo in presenza dei presupposti specifici elaborati dalla giurisprudenza

  • art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972

    la Corte richiama la disciplina analoga in materia IVA e ne limita l’operatività ai casi di rifiuto o sottrazione dolosa dei documenti, secondo l’orientamento giurisprudenziale citato

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986

    è richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi, ma la Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione della norma oltre a evidenziare che il ricorso non attacca la ratio sull’insufficienza probatoria

  • art. 115 c.p.c.

    è invocato come norma processuale sulla valutazione delle prove, ma la Corte non affronta un suo specifico problema applicativo, limitandosi a rilevare il difetto di censura su una ratio decisiva

  • Cass. sez. V, 21 marzo 2018, n. 7011

    è richiamata come precedente secondo cui l’omessa esibizione in sede amministrativa comporta inutilizzabilità in giudizio solo se vi sia stata puntuale richiesta, avvertimento sulle conseguenze e rifiuto o sottrazione dolosa dei documenti

  • Cass. sez. V, 26 marzo 2009, n. 7269

    è citata quale diverso orientamento, secondo cui il divieto di utilizzazione può operare anche in ipotesi di dichiarazioni non veritiere o sottrazione per colpa, ma la Corte osserva che nel caso concreto non risultano neppure richiesta specifica e dichiarazione di mancato possesso

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    viene applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di cassazione, il ricorso è inammissibile quando non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, poiché la mancata critica anche di una sola ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende irrilevanti le altre doglianze.
  • La preclusione all’utilizzo in giudizio di documenti non esibiti in sede amministrativa non opera automaticamente: occorre verificare la sussistenza di una specifica richiesta, dell’avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione e di un rifiuto o sottrazione imputabile al contribuente secondo i presupposti previsti dalla giurisprudenza richiamata.
  • Ai fini della deducibilità di costi per consulenza, la parte deve fornire prova non solo dell’apparente esistenza della documentazione, ma anche dell’effettività della prestazione e della sua riferibilità temporale e sostanziale; documenti privi di data certa o comunque non idonei a dimostrare la prestazione non bastano.
  • La censura di violazione di legge non può limitarsi a contestare una sola delle argomentazioni della sentenza di merito quando questa sia sorretta anche da una seconda valutazione autonoma e decisiva sulla insufficienza della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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