Cassazione Civile, Sentenza n. 17679/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava l'annullamento di un'ordinanza-ingiunzione che lo sanzionava per aver rilevato, con apparecchiatura telelaser LTI 20-20, il motoscafo taxi VE 8117 a 10 km/h in un tratto con limite di 5 km/h. Il Tribunale di Venezia aveva applicato per analogia l'art. 345, co. 2 del d.P.R. 495/1992 (riduzione automatica di 5 km/h del valore rilevato) ritenendo sussistente una lacuna normativa sulla tolleranza. Il Comune contestava l'analogia per la diversità dei regimi di circolazione acquea e stradale e per la scelta regolamentare deliberata; ricorreva in Cassazione chiedendo la riforma della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Venezia, dichiarando infondata l'applicazione analogica dell'art. 345, co. 2 d.P.R. 495/1992 alla misurazione della velocità delle imbarcazioni nella laguna. Ha ritenuto prevalente la specificità della normativa della navigazione (art. 1 cod. nav. co.2) e le differenze tecniche e funzionali tra circolazione stradale e circolazione acquea, e ha cassato la sentenza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di Venezia.
Norme richiamate
Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, art. 2, co. 1
Disciplina i limiti di velocità per imbarcazioni a motore nei rii e canali comunali; è la disposizione regolamentare immediatamente applicabile che fissava il limite di 5 km/h nel caso di specie.
d.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada), art. 345, co. 2
«In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%».
Prevede una riduzione automatica del valore rilevato per controlli stradali. Il Tribunale locale l'aveva estesa per analogia alla navigazione; la Cassazione ha ritenuto invece che tale estensione non sia giustificata per le differenze di contesto e funzioni tra circolazione stradale e acquea.
Codice della navigazione, art. 1, co. 2
«Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile».
Stabilisce la regola di specialità per la navigazione: prima di applicare norme esterne occorre cercare nell'ambito del diritto della navigazione; la Corte ha fatto leva su questa disposizione per escludere l'applicazione del regolamento stradale per analogia.
Disposizioni sulla tecnica dell'applicazione analogica (art. 12 e art. 14 disp. prel. c.c.)
Richiamate come criteri generali per l'uso dell'analogia. La Corte ha ricordato che l'analogia è ammessa solo se l'elemento comune è ragione sufficiente della norma estesa; qui tale sufficienza veniva meno.
Art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in uno dei motivi; la Corte non ha ritenuto decisivo un profilo costituzionale che potesse giustificare l'estensione dell'art. 345 alla navigazione.
d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), art. 1
Il codice della strada è disciplina speciale in materia di circolazione stradale; la Corte ha evidenziato che non può essere automaticamente importata nella disciplina della navigazione.
Richiamate nel contrappunto processuale dalle parti; non sono state decisive per mutare il principio della specialità e l'esclusione dell'analogia invocata.
Massime di principio
- L'analogia normativa può essere ammessa solo se l'elemento comune (tertium comparationis) costituisce ragione sufficiente della norma che si vuole estendere; mera somiglianza di finalità non basta.
- Quando esiste una disciplina speciale (es. diritto della navigazione), prima di ricorrere a norme esterne occorre verificare la possibilità di soluzioni all'interno della materia speciale (art. 1 cod. nav. co.2).
- Le differenze tecniche e funzionali (velocità tipiche, effetti idrodinamici, finalità di tutela ambientale e storico-urbana) possono escludere l'applicazione per analogia di regole previste per la circolazione stradale.
- La riduzione automatica del valore rilevato prevista per i controlli stradali (art. 345 d.P.R. 495/1992) non è automaticamente trasferibile alla navigazione: va valutata la congruità dell'effetto pratico (es. annichilimento di limiti bassi).
- La tolleranza strumentale del dispositivo di misurazione (caratteristica tecnica) è distinta da una riduzione legale predeterminata; le amministrazioni dovrebbero disciplinare espressamente le tolleranze e i criteri di accertamento nel loro regolamento se intendono prevederle.
- In presenza di limiti molto bassi (es. 5 km/h), l'applicazione automatica di riduzioni di valore può svuotare di efficacia la norma: occorre attenzione proporzionale nell'adozione di criteri di correzione delle misurazioni.
- In contenziosi analoghi, il giudice deve motivare comparando finalità e rischi regolamentati, non solo richiamando affinità formali tra materie.
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