Cassazione Civile, Ordinanza n. 30209/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (elettore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione elettorale proposta da un cittadino elettore per ottenere la declaratoria di ineleggibilità di un candidato eletto deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana. Il Tribunale aveva accolto il ricorso, ritenendo che il candidato, nel periodo della competizione elettorale del 25 settembre 2022, rivestisse la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società per la regolamentazione del servizio rifiuti (S.R.R.) del territorio trapanese, ente considerato soggetto a vigilanza della Regione Siciliana, con conseguente causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 10, lett. f), l.r. Sicilia n. 29/1951. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo che la sola astensione dall'esercizio delle funzioni valesse a rimuovere l'ineleggibilità, valorizzando la necessità di una effettiva cessazione formale e sostanziale dalla carica, e ritenendo che i poteri regionali previsti dalla disciplina sulle S.R.R. integrassero vigilanza e controllo. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 8 e 10-bis l.r. 29/1951, sostenendo che la norma richiede la cessazione dalla funzione e non anche il venir meno formale della carica; 2) violazione degli artt. 10, comma 1, lett. f), l.r. 29/1951, 22, comma 1, lett. c), d.lgs. 33/2013, e 26 l.r. Sicilia 9/2023, contestando che la S.R.R. fosse realmente soggetta a vigilanza regionale e che la certificazione amministrativa e l'elenco di trasparenza avessero il significato attribuito dalla Corte territoriale; 3) violazione degli artt. 10, lett. f), 10-quater e 10-quinquies l.r. 29/1951, assumendo che la fattispecie integrasse al più una incompatibilità sopravvenuta e non una ineleggibilità, e che la congiunzione "ovvero" dovesse essere intesa in senso esplicativo; 4) erronea declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f), l.r. 29/1951 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché la mera amministrazione di un ente vigilato non costituirebbe, a suo dire, un fattore idoneo a turbare la par condicio elettorale. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, affermando che l'art. 10-bis richiede una cessazione effettiva e definitiva dalle funzioni collegata a un atto formale di dismissione, non essendo sufficiente la sola astensione dall'esercizio; che la disciplina delle S.R.R. attribuisce alla Regione poteri di controllo, vigilanza e ingerenza immediata tali da integrare il presupposto dell'ineleggibilità previsto dall'art. 10, lett. f); che non vi è antinomia tra ineleggibilità e incompatibilità, perché la medesima situazione può rilevare come ineleggibilità se preesistente alle elezioni e come incompatibilità se sopravvenuta; che la questione costituzionale è manifestamente infondata, poiché la causa di ineleggibilità risponde alla ratio di tutelare la par condicio e prevenire condizionamenti della competizione elettorale in presenza di un effettivo potere di ingerenza regionale sull'ente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il candidato ineleggibile alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana per la carica rivestita nella S.R.R. soggetta a vigilanza regionale e, conseguentemente, decaduto dalla carica con sostituzione del primo dei non eletti. La Corte ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: in particolare, ha ribadito che per superare la causa di ineleggibilità non basta una mera astensione di fatto, ma occorre una cessazione effettiva e definitiva dalle funzioni; ha riconosciuto che il sistema normativo regionale attribuisce alla Regione poteri di vigilanza e controllo idonei a integrare la causa di ineleggibilità; ha escluso che la disciplina dell'incompatibilità renda superflua quella dell'ineleggibilità; ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Le spese non sono state regolate nel dispositivo riportato nel testo, ma il ricorso è stato definitivamente respinto.
Norme richiamate
ex art. 22 d. lgs. 150/2011
norma processuale che ha costituito il rito dell'azione elettorale proposta in primo grado.
art. 10, lett. f), l.r. Sicilia n. 29/1951
"non sono eleggibili inoltre: f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza"
la causa di ineleggibilità opera sia per gli enti dipendenti dalla Regione sia per quelli soltanto soggetti a tutela o vigilanza regionale; la vigilanza si identifica con una concreta potestà di ingerenza, direzione o controllo idonea a incidere sul processo formativo della volontà dell'ente.
art. 10-bis l.r. Sicilia n. 29/1951
"in caso di conclusione anticipata della legislatura ... tutte le cause di ineleggibilità ... non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni ..."
richiede una cessazione effettiva e definitiva dalle funzioni, normalmente collegata a un atto formale di dismissione; la sola astensione di fatto dall'esercizio delle funzioni non è sufficiente.
art. 8 l.r. Sicilia n. 29/1951
richiamato dal ricorrente come disposizione distinta relativa a fattispecie elettorali diverse; la Corte precisa che il caso concreto va valutato alla luce dell'art. 10-bis.
art. 22, comma 1, lett. c), d.lgs. 33/2013
art. 22, comma 1, lett. c)
richiamato per escludere che definisca gli enti vigilati o che l'elenco di trasparenza abbia valore esaustivo ai fini dell'accertamento della vigilanza.
art. 26 l.r. Sicilia n. 9/2023
art. 26 l.r. Sicilia n. 9/2023
in quanto norma di interpretazione autentica, è irrilevante per le elezioni già svoltesi; comunque non esclude i poteri di vigilanza e controllo previsti dalla disciplina previgente ai fini della causa di ineleggibilità.
art. 14 l.r. Sicilia n. 9/2010
attribuisce all'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità poteri di diffida, nomina di commissari straordinari, sostituzione nelle funzioni societarie e ricostituzione degli organi della S.R.R.; tali poteri integrano vigilanza e controllo rilevanti ai fini dell'ineleggibilità.
art. 10-quater l.r. Sicilia n. 29/1951
"Fuori dei casi previsti nell'articolo 10 ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni ... in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione"
disciplina l'incompatibilità sopravvenuta e non esclude la parallelità con la causa di ineleggibilità quando la medesima situazione esiste prima delle elezioni.
art. 10-quinquies l.r. Sicilia n. 29/1951
"non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli ... 10"
trasforma in incompatibilità, se sopravvenuta durante il mandato, una condizione che se preesistente alle elezioni integra ineleggibilità.
art. 51 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ritiene che la causa di ineleggibilità sia giustificata dalla tutela della par condicio e della libera competizione elettorale.
art. 97 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale; non viene ravvisato contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento.
art. 3 Cost.
richiamato nella questione costituzionale; la Corte non ravvisa disparità irragionevoli, trattandosi di disciplina correlata a una concreta posizione di ingerenza nell'ente.
art. 122 Cost.
ricordato nel quadro della competenza legislativa regionale in materia di ineleggibilità e incompatibilità, secondo i principi fondamentali fissati dalla legge statale.
art. 2, comma 1, lett. a)
è richiamata come legge di cornice che consente alle Regioni di prevedere cause di ineleggibilità quando le funzioni del candidato possano turbare o condizionare il voto o la parità di accesso alle cariche elettive.
richiamato per escludere l'applicazione retroattiva di una disciplina sopravvenuta a fatti elettorali ormai esauriti.
Massime di principio
- La causa di ineleggibilità per chi ricopre incarichi in enti sottoposti a tutela o vigilanza regionale richiede una concreta potestà di ingerenza della Regione sull'ente, tale da incidere sul processo di formazione della volontà dell'organismo e potenzialmente sulla par condicio elettorale.
- Per superare una causa di ineleggibilità collegata alla cessazione da una funzione, non basta la mera astensione di fatto dall'attività: occorre una cessazione effettiva e definitiva, normalmente ancorata a un atto formale di dismissione o ad altra causa idonea a impedire la ripresa discrezionale dell'incarico.
- La medesima situazione soggettiva può costituire ineleggibilità se preesiste alle elezioni e incompatibilità se sopravviene nel corso del mandato; non vi è antinomia tra le due discipline, ma diversa rilevanza temporale del medesimo fatto.
- L'accertamento della sussistenza della vigilanza o del controllo pubblico non è vincolato alle valutazioni o certificazioni dell'amministrazione, ma spetta al giudice sulla base della disciplina normativa e della struttura concreta dei poteri attribuiti.
- Una legge sopravvenuta, anche se qualificata come interpretazione autentica, non rimuove retroattivamente la causa di ineleggibilità già perfezionatasi rispetto a una competizione elettorale ormai conclusa.
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