LEGGE 2 luglio 2004, n. 165
Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge quadro (art. 122 Cost.) che fissa i principi fondamentali per le regioni su: sistema di elezione del Presidente e dei consiglieri regionali; casi di ineleggibilità e incompatibilità; competenze dei Consigli regionali; regole di parità di genere nelle liste; durata ordinaria degli organi elettivi regionale quinquennale. Disposizioni soggette a recepimento da parte delle singole regioni. Sono segnalate deroghe temporanee (2020-2021) adottate per l'emergenza COVID-19 che hanno posticipato scadenze e elezioni.
Principi per il sistema elettorale regionale, ineleggibilità, incompatibilità e durata degli organi
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