Cassazione Civile, Ordinanza n. 00870/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero dell'Irap relativa all'anno d'imposta 2007. La lite ruotava attorno alla sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione nello svolgimento dell'attività professionale di ragioniere: il ricorrente sosteneva di aver utilizzato solo una segreteria part-time con compenso modesto, un collaboratore con compenso esiguo, beni strumentali minimi e locali in affitto, deducendo quindi l'insussistenza del presupposto impositivo. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997 per avere la CTR ritenuto integrata l'autonoma organizzazione; 2) efficacia di giudicato esterno favorevole formatosi su annualità precedenti (2005 e 2006); 3) nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, parte del primo grado ma non evocato in appello.
La decisione
La Corte ha respinto il terzo motivo perché l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio era inammissibile per difetto di interesse: il ricorrente aveva promosso il giudizio senza integrare lui stesso il contraddittorio e senza dedurre di aver sollecitato i poteri officiosi del giudice, sicché non sussisteva un concreto pregiudizio derivante dalla mancata evocazione del concessionario in appello. Ha respinto anche il secondo motivo, escludendo l'efficacia di giudicato esterno tra annualità diverse in materia di Irap, trattandosi di presupposto che può mutare da un periodo d'imposta all'altro. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva applicato correttamente i principi sull'autonoma organizzazione: a fronte di allegazioni specifiche del contribuente su beni minimi, segreteria part-time e modesto ausilio di un collaboratore, il giudice di merito aveva motivato in modo generico senza verificare la reale rilevanza di tali elementi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'emissione della cartella a seguito di controllo automatizzato nel caso di imposta dichiarata ma non versata.
art. 54-bis d.P.R. 23 ottobre 1973, n. 632
richiamato quale base del controllo automatizzato per il recupero dell'imposta.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
individua il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini Irap.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio nel processo tributario.
regola l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili o dipendenti in sede di impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma di legittimità invocata per la censura di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
norma di legittimità invocata per la censura di nullità processuale.
richiamato per affermare che, quando il contribuente ritratti la propria dichiarazione, grava su di lui l'onere di provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria.
art. 111 Cost.
evocato indirettamente tramite i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo richiamati dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- In materia di Irap, il giudicato formatosi su annualità precedenti non vincola automaticamente il giudice per annualità successive, salvo che si tratti di elementi della fattispecie tendenzialmente permanenti; il presupposto dell'autonoma organizzazione è normalmente una res facti variabile nel tempo.
- La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile: il contribuente che ne contesti il contenuto in giudizio deve provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria, cioè l'insussistenza del presupposto impositivo.
- L'autonoma organizzazione ai fini Irap ricorre solo se il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui non meramente esecutivo.
- Nel valutare l'autonoma organizzazione non bastano indicazioni generiche su costi o presenza di dipendenti: il giudice deve esaminare specificamente le allegazioni del contribuente sulla concretezza e qualità dei mezzi strumentali e del lavoro altrui impiegati.
- L'eccezione di nullità per mancata integrazione del contraddittorio è inammissibile per difetto di interesse quando la parte che la solleva sia stata essa stessa causa della pretermissione del litisconsorte e non deduca un effettivo pregiudizio al proprio diritto di difesa.
- In ipotesi di cause inscindibili o dipendenti, la necessità dell'integrazione del contraddittorio in appello deriva dalla presenza di tutte le parti nel primo grado, ma la relativa violazione rileva utilmente solo se incide concretamente sulla posizione processuale di chi la deduce.
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