Cassazione Civile, Ordinanza n. 27479/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La società aveva proposto originariamente ricorso contro l'agente della riscossione e contro INPS e INAIL per ottenere l'annullamento di plurimi avvisi di addebito e cartelle esattoriali, deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in esse indicati e impugnando gli estratti di ruolo richiesti in data 1 aprile 2019. In cassazione ha articolato sei motivi, lamentando in sintesi: omesso esame del disconoscimento delle sottoscrizioni sulle fotocopie e del mancato esperimento del procedimento di verificazione; omessa pronuncia su tale questione; violazione degli artt. 2702 c.c. e 214-216 c.p.c.; omessa pronuncia sulla nullità delle notifiche; mancata prova di alcune notifiche; violazione dell'art. 2944 c.p.c. La Corte di cassazione ha però ritenuto preliminare e assorbente il tema dell'interesse ad agire, alla luce dello ius superveniens introdotto dal d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha reso l'estratto di ruolo non impugnabile e ha consentito l'impugnazione diretta del ruolo/cartella non notificata solo in casi tipizzati, subordinati alla prova di un concreto pregiudizio. Poiché nel caso concreto tale specifico pregiudizio non risultava allegato né dimostrato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha applicato la disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 26283/2022 sulla sua applicazione anche ai giudizi pendenti e sulla natura dinamica dell'interesse ad agire. Ha quindi ritenuto che l'azione proposta non fosse sorretta dal necessario interesse ad agire, perché la ricorrente non aveva dimostrato uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla legge (partecipazione a gare pubbliche, riscossione di somme da soggetti pubblici ex art. 48-bis, o perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.). Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente in ragione dello ius superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ..."
La disposizione, introdotta nel 2021, limita la tutela immediata contro estratti di ruolo e cartelle non o invalidamente notificate ai soli casi tipizzati e incide sull'interesse ad agire, applicandosi anche ai processi pendenti.
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis
Ha modificato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 introducendo il comma 4-bis sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Legge di conversione del d.l. n. 146/2021.
artt. 2702 c.c. e 214-216 c.p.c.
Erano invocati dalla ricorrente in relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni sulle fotocopie e al mancato esperimento della verificazione.
Era richiamato dalla ricorrente come parametro di censura, ma la decisione non vi fonda la propria ratio.
È indicato dalle Sezioni Unite come strumento per il deposito documentale in cassazione al fine di dimostrare lo specifico interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela diretta contro il ruolo o la cartella asseritamente non notificata è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e solo se il debitore dimostra un concreto pregiudizio attuale.
- La disciplina sopravvenuta che specifica l'interesse ad agire si applica anche ai giudizi pendenti, poiché l'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica, valutabile sino alla decisione.
- In sede di legittimità, la parte che intenda conservare interesse all'impugnazione deve allegare e, nei modi consentiti, provare il concreto pregiudizio richiesto dalla legge; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Quando una norma sopravvenuta incide sulla stessa configurabilità dell'interesse ad agire, il giudice di cassazione deve decidere alla luce della disciplina vigente al momento della decisione, non di quella anteriore.
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