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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27476/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni ex dipendenti del Servizio Riscossione Tributi-Concessione della Provincia di Roma, iscritti al Fondo Esattoriali, che chiedevano l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia con liquidazione della pensione integrativa a carico del Fondo. Una parte dei ricorrenti era stata dichiarata decaduta dall'azione giudiziale in applicazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970; altri avevano visto respingere nel merito le domande dopo l'appello dell'INPS. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 per avere la Corte d'appello dichiarato la decadenza senza un provvedimento esplicito dell'INPS; 2) violazione delle norme sul Fondo Esattoriali e della legge n. 29 del 1979, sostenendo che la ricongiunzione nel regime AGO non escluderebbe il diritto alla prestazione integrativa del Fondo; 3) violazione dell'art. 2033 c.c. per il mancato riconoscimento del diritto alla restituzione dei contributi accantonati; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per asserita omessa pronuncia sulla domanda d'integrazione nei confronti di alcuni ricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 decorre anche in mancanza di un provvedimento esplicito dell'ente e anche se mancano le indicazioni previste dal comma quinto, essendo sufficiente il decorso del termine di definizione del procedimento amministrativo. Ha respinto il secondo motivo perché il Fondo Esattoriali è qualificato come fondo speciale obbligatorio a carattere integrativo, autonomo e autosufficiente, sicché, una volta trasferita e utilizzata la contribuzione nel regime AGO, non è possibile conseguire anche le prestazioni del Fondo, essendo il relativo presupposto l'unitarietà dei versamenti; ha inoltre richiamato la facoltà alternativa di chiedere il pagamento una tantum del 75% dei contributi integrativi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sul giudicato negativo formatosi sulla domanda di restituzione parziale dei contributi, domanda non riproposta in appello, e le censure non si confrontavano con tale ratio decidendi. Ha respinto il quarto motivo perché non sussisteva omessa pronuncia: la declaratoria di decadenza di alcuni ricorrenti era assorbente e rendeva superfluo l'esame del merito. Ai ricorrenti è stata inoltre posta a carico la rifusione delle spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    comma quinto; termini decadenziali per prestazioni previdenziali

    la decadenza dall'azione giudiziaria per prestazioni previdenziali decorre anche in assenza di un provvedimento esplicito dell'ente e anche quando non siano rese le indicazioni previste dal comma quinto, poiché rileva la scadenza del termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione all'interpretazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970; la Corte non accoglie la lettura proposta e aderisce all'orientamento consolidato.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è esclusa perché la Corte d'appello si è arrestata su una ragione assorbente (decadenza) incompatibile con l'esame del merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso; la Corte reputa i motivi infondati, eccedenti o inammissibili rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 2 legge 2 aprile 1958, n. 377

    richiamato dai ricorrenti per sostenere il diritto alle prestazioni del Fondo Esattoriali; la Corte conferma l'assetto del Fondo come regime integrativo autonomo.

  • art. 3 legge 2 aprile 1958, n. 377

    richiamato dai ricorrenti; non conduce a diversa conclusione sulla natura e operatività del Fondo.

  • art. 10 legge 2 aprile 1958, n. 377

    richiamato dai ricorrenti; la Corte conferma che le prestazioni del Fondo non spettano se la contribuzione è stata trasferita e utilizzata nel regime AGO.

  • art. 32 legge 2 aprile 1958, n. 377

    richiamato dai ricorrenti; non incide sul principio dell'unitarietà dei versamenti quale presupposto della prestazione integrativa.

  • art. 1 legge 7 febbraio 1979, n. 29

    richiamato dai ricorrenti in tema di ricongiunzione contributiva; la Corte esclude che la ricongiunzione consenta comunque di ottenere la prestazione del Fondo Esattoriali.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la domanda di restituzione dei contributi; la Corte non esamina il merito perché la questione è coperta da giudicato negativo e non riproposta.

  • art. 7 legge 29 luglio 1971, n. 587

    prevede, per l'iscritto cessato dal servizio presso le esattorie, la facoltà alternativa di ottenere il pagamento una tantum di una somma pari al 75% dei contributi integrativi versati al Fondo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti consolidati della Corte.

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    richiamato anche in relazione alla parte della decisione sulla decadenza, secondo orientamento di Sezioni Unite.

Massime di principio

  • In materia di decadenza per prestazioni previdenziali ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, la decorrenza del termine decadenziale non presuppone necessariamente un provvedimento esplicito dell'ente: rileva anche la scadenza del termine per la definizione del procedimento amministrativo, in modo da evitare il superamento della soglia legale di decadenza.
  • Quando il ricorso per cassazione censura una decisione fondata su una ragione assorbente o preliminare, il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con quella ratio decidendi e si limita a discutere il merito della pretesa non esaminato dal giudice di appello.
  • Il Fondo Esattoriali va qualificato come fondo speciale obbligatorio a carattere integrativo, autonomo e autosufficiente: la prestazione a suo carico presuppone l'unitarietà dei versamenti e non spetta quando la contribuzione sia stata già trasferita e utilizzata per costituire posizione nel regime AGO.
  • La ricongiunzione contributiva verso l'assicurazione generale obbligatoria non consente, di regola, di mantenere anche il diritto alle prestazioni integrative del Fondo di provenienza, salvo che il presupposto del regime speciale risulti ancora integro secondo la disciplina applicabile.
  • La mancata riproposizione in appello di una domanda già oggetto di pronuncia negativa può determinare la formazione del giudicato interno/negativo e impedire l'esame di censure di merito sul relativo capo.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello definisce la controversia su una questione preliminare assorbente, incompatibile con l'esame del merito della domanda.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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