Cassazione Civile, Ordinanza n. 27489/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Alcuni pensionati, titolari di trattamenti liquidati a carico del Fondo Telefonici, hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva accolto il gravame dell'INPS e respinto le loro domande. La controversia riguardava l'applicazione del contributo di solidarietà introdotto dall'art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011: i ricorrenti sostenevano che il prelievo dovesse colpire soltanto la parte di pensione eccedente quella che sarebbe spettata secondo i parametri dell'assicurazione generale obbligatoria, cioè la sola differenza tra il trattamento speciale e quello AGO. Denunciavano violazione della norma citata e dell'art. 3 Cost., affermando che l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale, che assoggettava a contributo l'intera quota di pensione maturata nel Fondo speciale, sarebbe contraria al dato testuale e costituzionalmente irragionevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato l'interpretazione già data in precedenza in relazione al Fondo Volo, estendendola al Fondo Telefonici: il contributo di solidarietà, previsto per finalità perequative e di riequilibrio dei fondi previdenziali speciali confluiti nell'INPS, va applicato sull'intera quota di trattamento pensionistico maturata nella gestione speciale anteriormente all'armonizzazione, e non soltanto sulla differenza rispetto al trattamento AGO. La Corte ha escluso anche i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dai ricorrenti, valorizzando la finalità solidaristica interna al sistema, la temporaneità della misura, la modulazione sui trattamenti più elevati e la possibilità per gli interessati di optare per il calcolo secondo le regole AGO. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
"A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà"
La disposizione istituisce un contributo di solidarietà con finalità perequative e di riequilibrio dei fondi previdenziali speciali confluiti nell'INPS; il contributo si applica sull'intera quota di pensione maturata nella gestione speciale antecedente all'armonizzazione, non sulla sola eccedenza rispetto all'AGO.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 3 Cost.
Il richiamo alla ragionevolezza e all'eguaglianza è stato ritenuto non idoneo a fondare l'illegittimità dell'interpretazione accolta, poiché la misura è giustificata da finalità solidaristiche e di riequilibrio interne al sistema previdenziale.
art. 38 Cost.
L'applicazione del contributo sull'intera quota speciale è stata ritenuta compatibile con l'adeguatezza della tutela previdenziale.
art. 81 Cost.
La misura è stata ritenuta compatibile con l'esigenza di equilibrio tra entrate e spese del bilancio pubblico.
La legge è richiamata come spartiacque dell'armonizzazione del sistema previdenziale; il contributo si collega alle anzianità anteriori a tale riforma.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13
È richiamato in chiave esegetica per mostrare che nel lessico pensionistico la nozione di "quota" indica una parte del trattamento calcolata secondo criteri diversi, non una differenza tra due pensioni complessive.
Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30254
Il precedente è stato richiamato per affermare che il contributo di solidarietà grava sull'intera quota del trattamento maturato nella gestione speciale prima dell'armonizzazione.
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
È richiamata per la declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma previdenziale istituisce un contributo di solidarietà per il riequilibrio di gestioni speciali confluite in un fondo generale, il prelievo può essere calcolato sull'intera quota di pensione maturata nel regime speciale, se il testo e la ratio della legge non indicano un mero prelievo sulla differenza tra trattamento speciale e trattamento ordinario.
- Nel lessico pensionistico, il termine "quota" va interpretato secondo il suo significato tecnico-sistematico: può indicare una parte del trattamento determinata con criteri diversi in base al periodo di anzianità o al regime di calcolo, e non necessariamente un differenziale tra due pensioni astrattamente comparate.
- Una lettura restrittiva di un contributo di solidarietà previdenziale non è preferibile quando ne svuoterebbe la funzione perequativa e di riequilibrio, rendendola inidonea a conseguire l'obiettivo legislativo.
- La legittimità costituzionale di un prelievo solidaristico interno al sistema previdenziale va valutata tenendo conto della sua temporaneità, della selettività sui trattamenti più elevati e della finalità di salvaguardia dell'equilibrio del fondo, elementi che possono escludere profili di irragionevolezza o sproporzione.
- La possibilità per l'assicurato di optare tra il trattamento calcolato secondo il regime ordinario e quello più favorevole del regime speciale è un elemento che può concorrere a escludere l'illegittimità dell'applicazione del contributo di solidarietà al trattamento speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27437/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27451/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27472/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27476/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27479/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27487/2023 del 27/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →