Cassazione Civile, Ordinanza n. 27437/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 1090/2023. Ha stabilito che la condanna alle spese, originariamente attribuita alla società, debba invece essere posta a carico dell'INPS e in favore della società ricorrente. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 1090/2023 della Corte di cassazione. In quel precedente giudizio la Corte, nella motivazione, aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dall'INPS e assorbito il ricorso incidentale della società, affermando che le spese dovessero seguire la soccombenza. Tuttavia, nel dispositivo, per un evidente disallineamento con la motivazione, le spese erano state poste a carico della società privata, nonostante la soccombenza dell'INPS. Il ricorso per correzione ha quindi denunciato la mancata corrispondenza tra motivazione e dispositivo limitatamente alla regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato implicitamente come principio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite, da applicare coerentemente con la motivazione.
Massime di principio
- La discrepanza tra motivazione e dispositivo, quando deriva da una mera mancata corrispondenza redazionale e non da una scelta decisoria consapevole, integra errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- In tema di spese processuali, il dispositivo va corretto in conformità alla motivazione allorché quest'ultima abbia univocamente individuato la parte soccombente e l'attribuzione delle spese nel dispositivo risulti invertita per errore.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale la Corte può limitarsi a rettificare la sola parte del provvedimento viziata, senza rimettere in discussione il merito della decisione originaria.
- Quando il contrasto tra motivazione e dispositivo è risolvibile in base alla chiara volontà decisoria espressa nella motivazione, prevale quest'ultima ai fini dell'individuazione del reale contenuto precettivo della pronuncia.
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