Cassazione Civile, Ordinanza n. 27451/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità ispettiva ha irrogato sanzioni amministrative, in via solidale anche al fallimento della società, per violazioni della normativa in materia di assunzione e regolarizzazione dei lavoratori. La soccombente in sede di merito ha proposto opposizione e poi appello sostenendo di non essere personalmente responsabile perché aveva delegato la gestione del personale ad altro soggetto, con delega risultante da verbale del consiglio di amministrazione anteriore al periodo accertato. Davanti alla Cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione delle norme sulla delega societaria e sulla responsabilità dell'amministratore, lamentando il mancato riconoscimento dell'effetto esimente della delega e la confusione tra obbligo di vigilanza e obbligo di agire informati; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le risultanze istruttorie dimostravano l'attribuzione della gestione del personale a un unico responsabile e dunque l'assenza di sua responsabilità per gli adempimenti verso i lavoratori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata non sull'astratta inefficacia della delega, ma su un accertamento in fatto circa la concreta permanenza dell'operatività della ricorrente nella gestione del personale, desunta anche dalla sottoscrizione di attestati di formazione dei lavoratori. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile, sia perché assorbito dalla sorte del primo, sia perché, essendo le sentenze di primo e secondo grado conformi nel fatto, era precluso il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. in base all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla previsione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una tesi astratta alla valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile quando la censura mira in realtà a rivalutare il compendio istruttorio e, comunque, è precluso se le sentenze di merito sono conformi in punto di fatto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non censura specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata ma si risolve in una mera contrapposizione della diversa valutazione della parte.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La doppia conforme di merito in fatto preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 2381 c.c.
Richiamato nel contesto della delega societaria e dei doveri di informazione e controllo dell'amministratore.
art. 2392 c.c.
Richiamato per la responsabilità dell'amministratore e l'obbligo di vigilanza nell'ambito della gestione societaria.
L. n. 689/1981
Richiamata quale disciplina delle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di lavoro.
D.Lgs. n. 124/2004
Richiamato quale normativa di riferimento per l'attività ispettiva e la repressione delle violazioni in materia lavoristica e previdenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si misura con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre in modo astratto tesi già respinte nel merito.
- La deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto, quando il giudice di merito ha fondato la decisione su specifici accertamenti fattuali.
- In tema di responsabilità dell'amministratore per violazioni in materia di lavoro, la delega interna non esclude di per sé la responsabilità personale se il giudice accerta in fatto una concreta partecipazione alla gestione e la permanenza dei doveri connessi alla carica.
- Il dovere di "agire informati" dell'amministratore non si riduce a un'attesa passiva, ma implica sia l'obbligo di attivarsi per prevenire o rimuovere criticità note o conoscibili, sia quello di acquisire le informazioni necessarie per decisioni consapevoli.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando tende a ottenere una nuova lettura delle prove o quando opera la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito in fatto.
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