Cassazione Civile, Ordinanza n. 27487/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso l'ordinanza n. 27825/2021 della Corte di Cassazione, deducendo che in quel provvedimento era stata erroneamente pronunciata la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante agli atti vi fosse una valida dichiarazione di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. La domanda mirava quindi a eliminare, dalla motivazione e dal dispositivo dell'ordinanza precedente, le parti incompatibili con l'esenzione dichiarata.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la correzione dell'ordinanza precedente, accertando che nel fascicolo era presente la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 27825/2021, espungendo dalla motivazione la frase "Spese secondo soccombenza" e dal dispositivo la parte che disponeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese fino alla formula "accessori di legge". Nulla è stato disposto sulle spese del procedimento di correzione, qualificato come avente natura amministrativa.
Norme richiamate
dichiarazione di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari
La presenza in atti di una valida dichiarazione di esenzione impedisce la condanna alle spese nel giudizio cui si riferisce la dichiarazione, imponendo la correzione del provvedimento che abbia erroneamente disposto diversamente.
Massime di principio
- Quando dagli atti risulti una valida dichiarazione di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari ex art. 152 disp. att. c.p.c., il provvedimento che abbia comunque condannato la parte soccombente alle spese contiene un errore materiale emendabile in sede di correzione.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere utilizzato per espungere dal testo del provvedimento le statuizioni sulle spese incompatibili con l'esenzione già ritualmente dichiarata e risultante agli atti.
- Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e, in tale sede, non si provvede sulle spese del procedimento stesso.
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