Cassazione Civile, Ordinanza n. 27472/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di banca, poi impugnato con esiti alterni nei vari gradi di giudizio. In primo grado il licenziamento era stato annullato, e il lavoratore aveva ottenuto il pagamento delle retribuzioni fino alla decisione di cassazione con rinvio, ma non la concreta reintegrazione nel posto di lavoro; successivamente, in sede di rinvio, la domanda di impugnativa del licenziamento era stata rigettata e tale esito confermato in cassazione. Il lavoratore ha quindi agito per ottenere: le retribuzioni dal febbraio 2005 all'ottobre 2009, il risarcimento dei danni da mancata reintegrazione effettiva dal 1999 al 2009 e la reintegrazione nel posto di lavoro. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: 1) nullità della sentenza d'appello per asserita illegittimità della sottoscrizione da parte del solo presidente del collegio, ritenendo necessarie le firme distinte di presidente ed estensore; 2) violazione dell'art. 7, comma 7, L. 300/1970, sostenendo che, a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione davanti all'UPLMO, la sanzione disciplinare si sarebbe dovuta intendere disapplicata; 3) ulteriori censure contro il rigetto delle domande risarcitorie e di reintegra, nonché sulla necessità di una CTU contabile, ma formulate in modo generico e mediante richiamo ai motivi di appello, senza specifica critica della ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello perché, nel caso concreto, la sottoscrizione del solo presidente era legittima in quanto quel magistrato aveva anche la funzione di relatore-estensore, espressamente indicata negli atti, e quindi non mancava la sottoscrizione richiesta dall'art. 132 c.p.c. Ha inoltre ritenuto infondata l'interpretazione dell'art. 7, comma 7, L. 300/1970 proposta dal ricorrente, affermando che la sospensione della sanzione disciplinare opera solo nella specifica ipotesi prevista dalla norma e non automaticamente in ogni controversia disciplinare. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili perché non contenevano una critica specifica e autosufficiente alle motivazioni della sentenza d'appello, limitandosi a riproporre censure già svolte in appello. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza collegiale è validamente sottoscritta quando il presidente del collegio cumuli anche la funzione di estensore; la sola sottoscrizione del presidente, in tale qualità, non determina nullità.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione e sottoscrizione della sentenza, senza che ne derivi una autonoma statuizione diversa da quella sul requisito formale dell'atto.
artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno del vizio formale della sentenza, ma ritenuti non violati nel caso concreto.
Le doglianze sono state inquadrate come violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha poi escluso sia la violazione sia il vizio denunciato.
art. 7, commi 6 e 7, L. 300/1970
La sospensione della sanzione disciplinare è circoscritta alla specifica ipotesi prevista dalla norma, non operando automaticamente in ogni contestazione disciplinare o in ogni iniziativa giudiziaria del datore di lavoro.
La nullità per sottoscrizione mancante o insufficiente della sentenza collegiale è sanabile; tuttavia tale disciplina non si applica quando il presidente sottoscrive anche come estensore.
Richiamato per sottolineare la forza nomofilattica delle pronunce delle Sezioni Unite e la tendenziale stabilità del principio di diritto da esse enunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio collegiale, la sentenza non è nulla se il presidente del collegio, che ha anche svolto la funzione di relatore-estensore, è l'unico a sottoscriverla: in tal caso la sottoscrizione è idonea a ricondurre l'atto al giudice.
- La nullità della sentenza collegiale per difetto di sottoscrizione riguarda l'ipotesi di mancanza di una firma richiesta dalla legge; non ricorre quando una sola firma esprime cumulo legittimo di funzioni in capo allo stesso magistrato.
- La sospensione della sanzione disciplinare prevista dall'art. 7 St. lav. opera solo nei casi tassativamente contemplati dalla norma e non può essere estesa per analogia a ogni controversia relativa al licenziamento disciplinare.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre i motivi di appello: è necessario censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando in modo puntuale gli errori di diritto o di motivazione.
- Le censure formulate in modo generico o meramente assertivo sono inammissibili nel giudizio di cassazione, che è un giudizio a critica vincolata.
- La cassazione di una sentenza di secondo grado non fa rivivere automaticamente l'efficacia della sentenza di primo grado, se quella di primo grado era stata confermata o riformata e la successiva decisione ha regolato diversamente il rapporto.
- rami/ignored
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