Cassazione Penale, Sentenza n. 26251/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in punto di qualificazione giuridica dei fatti. Secondo la difesa, le condotte accertate non integravano la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., ma soltanto la fattispecie speciale prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito nella l. n. 26 del 2019, relativa alle false o omesse indicazioni nell'autodichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza. Il Pubblico Ministero in Cassazione ha concluso in modo conforme, chiedendo la riqualificazione del fatto nel solo art. 7 citato e l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo sul punto della qualificazione giuridica e del trattamento sanzionatorio: ha ritenuto che i fatti accertati integrino esclusivamente il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, escludendo la permanenza della qualificazione ex art. 640-bis c.p. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. È stata invece dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato speciale di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26
"Integrano il delitto di cui all'art. 7 dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge"
Costituisce fattispecie speciale che punisce le false o omesse indicazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza quando siano finalizzate a ottenere un beneficio non dovuto o superiore al dovuto; assorbe la qualificazione come truffa aggravata nei fatti esaminati.
Non è applicabile ai fatti accertati, perché la condotta è ricondotta alla disciplina speciale dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019.
Richiamato solo per escluderne l'applicazione: i fatti accertati non integrano indebita percezione di erogazioni pubbliche, essendo sussumibili nella fattispecie speciale del reddito di cittadinanza.
art. 640, comma secondo, n. 1), c.p.
Richiamato nel confronto sistematico di specialità con l'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4 del 2019, per escluderne la diretta applicazione ai fatti descritti.
art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26
Per la Corte, sussiste rapporto di specialità con l'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. e con l'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, in materia di omessa comunicazione delle variazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del reddito di cittadinanza.
Massime di principio
- Le false o omesse indicazioni nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza sono sussumibili nella fattispecie speciale dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 solo quando siano funzionali a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore al dovuto.
- Quando una norma speciale disciplina in modo specifico la condotta mendace o omissiva relativa al reddito di cittadinanza, tale disciplina assorbe la qualificazione dei fatti come truffa aggravata o indebita percezione di erogazioni pubbliche, ove ne ricorrano i presupposti.
- La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno ampia o più specifica può incidere solo sul trattamento sanzionatorio, lasciando ferma l'affermazione di responsabilità già accertata nei gradi di merito.
- In presenza di un consolidato orientamento delle Sezioni Unite e di successiva giurisprudenza conforme, il giudice di legittimità deve conformare la qualificazione giuridica del fatto alla fattispecie speciale pertinente.
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