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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07584/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

L’agente della riscossione aveva notificato a una società una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, riferita a varie cartelle per contributi previdenziali iscritti a ruolo dall’INPS. La società aveva proposto opposizione, deducendo tra l’altro la mancata notifica di alcune cartelle, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali e l’efficacia esdebitativa del concordato preventivo omologato nel 2005. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e dichiarato prescritti i crediti; la Corte d’appello aveva rigettato il gravame dell’agente della riscossione. In Cassazione, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 5 (ora comma 6), d.lgs. n. 112/1999, e 1, comma 197, L. n. 145/2018, sostenendo che dopo l’iscrizione a ruolo la prescrizione dei crediti previdenziali sarebbe decennale, anche nei rapporti con il debitore, e che la norma sul riaffido in riscossione dei carichi pregressi imporrebbe comunque un termine decennale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito la continuità con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23397/2016 e con Cass. n. 1826/2020: la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella non determina la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; inoltre l’art. 1, comma 197, L. n. 145/2018 disciplina solo i rapporti tra ente creditore e agente della riscossione in sede di riaffido, non il distinto rapporto tra creditore e debitore, e quindi non incide sul termine di prescrizione del credito previdenziale verso il debitore. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese; disposto l’obbligo per la ricorrente del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha denunciato violazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo come censura di falsa applicazione delle norme invocate.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    Indicato come base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione.

  • art. 20, comma 5, d.lgs. n. 112/1999

    Secondo la ricorrente, prevede un termine decennale; la Corte ha escluso che la norma si applichi al rapporto debitore-creditore previdenziale, riferendola al rapporto tra ente creditore e agente della riscossione.

  • art. 1, comma 197, L. n. 145/2018

    La Corte ha affermato che la disposizione riguarda il solo riaffido in riscossione tra ente creditore e agente della riscossione e non si riflette sul rapporto con il debitore.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato per affermare che la scadenza del termine per opporsi alla cartella determina solo decadenza dall’impugnazione, non conversione della prescrizione breve in decennale.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte ha escluso l’applicabilità della conversione della prescrizione breve in ordinaria decennale in assenza di un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995

    Richiamato quale base della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in collegamento al contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata opposizione alla cartella nel termine di legge preclude l’impugnazione del ruolo, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve del credito in prescrizione ordinaria decennale.
  • La conversione della prescrizione ex art. 2953 c.c. opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo o di un effetto equiparabile; la sola definitività amministrativa della cartella non basta.
  • Per i crediti previdenziali iscritti a ruolo, la prescrizione del credito verso il debitore resta quella propria del rapporto sostanziale, salvo atti interruttivi o diversa espressa previsione normativa.
  • Le norme che disciplinano il discarico o il riaffido del carico tra ente creditore e agente della riscossione non incidono, di regola, sul diverso rapporto obbligatorio tra creditore pubblico e debitore.
  • Quando una disposizione di legge introduce un termine decennale per il riaffido in riscossione, tale termine va riferito al solo circuito interno della riscossione e non può essere esteso al credito in assenza di un’espressa previsione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniRiscossione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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