Cassazione Civile, Ordinanza n. 07611/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'interpello interno per il conferimento della reggenza temporanea di un ufficio doganale. Il dipendente aveva chiesto l'illegittimità della nomina di altro funzionario, l'annullamento o la disapplicazione del provvedimento, l'adozione dei conseguenti adempimenti e il risarcimento del danno da perdita di chance. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto irregolare la procedura per carenza di criteri chiari nella valutazione comparativa, ma aveva respinto la domanda di annullamento e quella risarcitoria. La Corte d'appello, in un primo appello, aveva invece ritenuto legittima la procedura e rigettato la domanda. La Cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva però affermato che, pur non trattandosi di procedura concorsuale, l'Amministrazione si era vincolata alla valutazione di tutti gli aspiranti e alla comunicazione dell'esito, con violazione della lex specialis e dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento. In sede di rinvio la Corte territoriale ha rigettato nuovamente le domande, ritenendo non dovuta la comunicazione dell'esito a tutti gli aspiranti e insussistente il danno. Il ricorrente ha quindi denunciato: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto già enunciato; errata declaratoria di assorbimento/rigetto della domanda risarcitoria; omessa pronuncia e motivazione apparente sulla perdita di chance; errata distribuzione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Amministrazione dimostrare la correttezza della comparazione e che egli aveva comunque allegato elementi idonei a provare la concreta probabilità di conseguire l'incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il secondo. Ha ritenuto che il giudice di rinvio non si fosse attenuto al principio di diritto fissato nella sentenza rescindente, avendo escluso l'illegittimità della procedura e la necessità della comunicazione dell'esito dell'interpello, così modificando indebitamente l'accertamento già compiuto. Ha inoltre affermato che la domanda risarcitoria non era stata respinta né resa superflua dalla precedente decisione, ma rimessa al giudice di rinvio per l'accertamento del danno. Quanto alla perdita di chance, la Corte ha ricordato che il dipendente escluso da una selezione o non correttamente valutato ha diritto al corretto svolgimento della procedura e può chiedere il risarcimento del danno da chance, anche mediante prova presuntiva; il giudice di rinvio, invece, aveva omesso di valutare in tale prospettiva le allegazioni fattuali del ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla permanenza dell'interesse ad agire, ma la Corte non accoglie tale censura perché la questione risarcitoria non era stata assorbita in senso tale da escludere l'interesse.
Richiamato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte accoglie le censure nei limiti in cui il giudice di rinvio non ha esaminato la domanda risarcitoria secondo i principi fissati.
Richiamato nel quarto motivo in tema di valutazione delle prove e dei fatti incontestati.
Richiamato per motivazione apparente; la Corte valorizza l'omessa valutazione delle allegazioni rilevanti ai fini della chance.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova: il danno da perdita di chance va provato dal danneggiato, anche per presunzioni, ma il giudice deve valutare le allegazioni e gli elementi idonei a dimostrare la probabilità del risultato favorevole.
artt. 19, 28 e 35 d.lgs. n. 165/2001
Richiamati dal ricorrente come norme violate dalla procedura di interpello; la Corte ne valorizza il richiamo nella sentenza rescindente per affermare il vincolo alla valutazione degli aspiranti.
art. 26 del Regolamento Amministrazione
La disciplina dell'interpello impone la valutazione degli aspiranti secondo la lex specialis e la comunicazione dell'esito della procedura; non basta un mero conferimento fiduciario privo di tali passaggi.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione l'illegittimità già accertata della procedura o riesaminare fatti coperti dal dictum rescindente.
- Quando una procedura selettiva interna vincola l'Amministrazione alla valutazione di tutti gli aspiranti, la violazione della lex specialis e dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento può integrare un vizio della procedura anche se non si tratta di concorso in senso tecnico.
- Il dipendente illegittimamente pretermesso da una selezione non ha solo interesse alla legittimità formale della procedura, ma può agire per il risarcimento del danno da perdita di chance, purché alleghi e provi, anche per presunzioni, una concreta probabilità di conseguire l'incarico.
- Ai fini del danno da perdita di chance, il giudice deve valutare tutte le allegazioni e gli elementi indiziari relativi ai titoli, all'esperienza professionale e alle prospettive concrete del candidato, senza pretendere una prova piena dell'esito finale favorevole.
- L'assorbimento di una domanda risarcitoria non può essere desunto automaticamente dall'accoglimento parziale di altri motivi: occorre verificare se la precedente decisione abbia realmente reso superfluo l'esame del risarcimento oppure abbia rimesso tale valutazione al giudice di rinvio.
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