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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07590/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra due lavoratori e una struttura ospedaliera, cessato in epoche diverse. Entrambi hanno agito dinanzi al Tribunale deducendo di avere ricevuto un trattamento di fine rapporto inferiore al dovuto perché, nella base di calcolo, non sarebbero stati inclusi vari emolumenti percepiti in modo fisso e continuativo durante il rapporto. In particolare, la lavoratrice ha chiesto la differenza di TFR assumendo l'omessa considerazione di indennità di pronta disponibilità, servizio notturno e festivo, incremento dell'utilizzazione di strutture e impianti, indennità integrativa speciale e indennità di turno; l'altro lavoratore ha chiesto analogo conguaglio sostenendo l'omessa inclusione di indennità di pronta disponibilità, rischio ospedaliero, indennità di comparto, mensa, necroforo e altre indennità professionali specifiche. Il Tribunale, riunite le cause e svolta consulenza tecnica, ha riconosciuto solo in parte le domande. La Corte d'appello, su gravame della struttura ospedaliera, ha invece rigettato integralmente le domande, ritenendo applicabile all'indennità integrativa speciale la disciplina dell'art. 5 L. n. 297/1982 e valorizzando anche il giudicato interno formatosi sull'esclusione dell'indennità di mensa. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del divieto di novum in appello e del principio di non contestazione, perché la Corte d'appello avrebbe ammesso una nuova contestazione sulla non computabilità del fondo incentivazione/compartecipazione nel TFR; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o per adesione acritica alla consulenza tecnica d'ufficio; 3) violazione dell'art. 2120 c.c. e dei contratti collettivi, per avere la Corte qualificato il rapporto come privatistico e applicato la disciplina del TFR propria del lavoro privato, senza considerare che il rapporto era regolato dal CCNL sanità pubblica. Nel ricorso si contestava anche il trattamento delle differenze retributive al lordo delle imposte e la mancata inclusione di ulteriori voci retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il divieto di nova in appello riguarda le nuove contestazioni di fatto, non quelle di diritto: la censura dell'ospedale sulla computabilità del fondo incentivazione/compartecipazione atteneva a un profilo giuridico e quindi era consentita. Ha respinto il secondo motivo rilevando che la Corte territoriale aveva motivato anche per relationem, condividendo e richiamando le risposte del consulente tecnico; inoltre alcune censure erano infondate o inammissibili per difetto di autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo: anche a voler ritenere applicabile il CCNL di comparto, il TFR restava disciplinato dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 5 L. n. 297/1982, che limita il computo dell'indennità di contingenza e di altri emolumenti di analoga natura; la clausola collettiva richiamata incideva sull'an della voce indennitaria, non sul quantum. Il ricorso incidentale condizionato della struttura ospedaliera è stato assorbito per il mancato accoglimento del ricorso principale. La Corte ha condannato i ricorrenti principali al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene usato come parametro per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza in cassazione.

  • art. 437 c.p.c.

    nel rito del lavoro il divieto di nova in appello si estende alle nuove contestazioni di fatto, ma non alle contestazioni di puro diritto.

  • art. 416 c.p.c.

    impone una contestazione tempestiva dei fatti, con conseguente decadenza se non svolta nel primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera sui fatti e non può essere invocato per precludere questioni di diritto.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve essere motivata; la motivazione può essere resa anche per relationem se il percorso logico è comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 2120 c.c.

    disciplina il trattamento di fine rapporto e si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato del settore pubblico contrattualizzato, salvo diverse previsioni speciali.

  • art. 5 L. n. 297/1982

    esclude dal computo del TFR l'indennità di contingenza e gli emolumenti di analoga natura, ossia quelli che svolgono funzione di adeguamento della retribuzione al costo della vita.

  • art. 46 CCNL integrativo 07/04/1999

    la previsione di computabilità dell'indennità integrativa speciale attiene all'an della voce, non al quantum, che resta disciplinato dalla legge sul TFR per la frazione temporale considerata.

  • d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per affermare che, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, si applicano le norme del lavoro privato salvo discipline speciali.

  • L. n. 297/1982

    richiamata quale legge che regola i limiti del computo del TFR.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro il divieto di nuove contestazioni in appello riguarda le contestazioni di fatto, non quelle di puro diritto: una censura giuridica sulla computabilità di una voce retributiva può essere proposta anche in secondo grado.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti allegati e non impedisce la discussione, in appello o in cassazione, della corretta qualificazione giuridica di un emolumento ai fini del TFR.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando la sentenza richiami e condivida in modo comprensibile le valutazioni del consulente tecnico e consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
  • In cassazione le censure contro la consulenza tecnica e contro la motivazione devono essere autosufficienti: chi le propone deve indicare specificamente quali voci sarebbero state omesse e quale incidenza concreta avrebbe avuto la loro inclusione.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, salvo discipline speciali, si applicano le regole del lavoro subordinato privato; pertanto il TFR resta disciplinato dall'art. 2120 c.c. e dai limiti dell'art. 5 L. n. 297/1982.
  • L'art. 5 L. n. 297/1982 limita il computo nel TFR degli emolumenti aventi natura analoga all'indennità di contingenza, cioè delle voci che hanno funzione di adeguamento della retribuzione al costo della vita.
  • Le clausole collettive che prevedano la computabilità di una determinata indennità nel TFR non derogano necessariamente alla disciplina legale sul quantum computabile, se la legge continua a regolare la frazione temporale e i limiti del calcolo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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