Cassazione Civile, Ordinanza n. 07674/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2010 proposta da un lavoratore. La corte territoriale aveva riformato la decisione di primo grado, valorizzando un verbale ispettivo dell'INPS che evidenziava l'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati ai fini previdenziali e persino l'inesistenza dell'attività aziendale, ritenendo inoltre le prove testimoniali contraddittorie e comunque non idonee a superare tali risultanze. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita inidoneità della motivazione, anche in relazione alla sentenza di primo grado, con richiamo all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte ritenuto inutili le testimonianze, nonostante l'INPS avesse contestato solo la capacità dei testimoni; (3) vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per aver trascurato che l'INPS non aveva eccepito l'incapacità dei testi al momento dell'assunzione della prova; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la corte territoriale trascurato che l'onere della prova gravava sull'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello aveva comunque reso una motivazione conforme al parametro richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, e ha rilevato che il vizio ex art. 360, n. 5, non era correttamente dedotto perché non riguardava un fatto decisivo. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorrente non aveva riprodotto gli atti processuali rilevanti né il verbale d'udienza, impedendo alla Corte di verificare la denunciata contestazione sulle testimonianze o l'effettiva discussione del fatto in giudizio; inoltre, il quarto motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si era basata proprio sulle prove offerte dall'INPS. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte vittoriosa è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali devono essere dedotti in modo coerente con il contenuto della sentenza impugnata; il n. 5 non è utilizzabile se non viene indicato un fatto decisivo omesso o trascurato.
La sentenza è censurabile per nullità della motivazione solo se manca realmente il requisito minimo di motivazione, non quando la motivazione sia comunque presente e intellegibile.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è parametrato al minimo costituzionale, che nella specie la corte territoriale ha rispettato.
La censura è inammissibile se non viene riprodotto nel ricorso il contenuto degli atti necessari a dimostrare l'erronea valutazione delle prove o la pretesa mancata contestazione.
La doglianza è inammissibile se non si confronta puntualmente con la decisione impugnata e con la concreta valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura sulla motivazione è ammissibile solo se individua un effettivo vizio riconducibile ai parametri dell'art. 132 c.p.c. o un fatto decisivo omesso ex art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo sufficiente contestare genericamente l'apprezzamento delle prove.
- Le censure che investono la valutazione delle testimonianze o delle risultanze istruttorie devono essere autosufficienti: occorre riportare nel ricorso gli atti e i passaggi rilevanti affinché la Corte possa verificare immediatamente il vizio denunciato.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta in modo astratto, ma richiede un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con le prove concretamente valorizzate dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Cassazione non può essere chiamata a riesaminare il merito sulla base di una critica meramente assertiva.
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