Cassazione Civile, Ordinanza n. 07645/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un consorzio di bonifica aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma a titolo di indennità di trasferta per un periodo di circa un anno. Il consorzio aveva appellato la decisione e la corte d'appello, ritenendo che l'ordine di servizio applicato al dipendente configurasse non una trasferta ma un trasferimento definitivo della sede di lavoro, aveva revocato il decreto ingiuntivo. Il lavoratore ha ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente prospettando violazione di norme di contratti collettivi e sostenendo che l'accordo sindacale aziendale e il CCNL richiamati disciplinassero soltanto le trasferte e non i trasferimenti; ha inoltre censurato l'esegesi dell'ordine di servizio compiuta dal giudice d'appello. La censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento fattuale che lo spostamento disposto era un trasferimento e non una trasferta, e quindi estranea alle fonti collettive invocate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse specifico e pertinente rispetto alla decisione impugnata, poiché la sentenza di merito aveva escluso in fatto la natura di trasferta dello spostamento, qualificandolo come trasferimento definitivo sulla base del contenuto dell'ordine di servizio. Conseguentemente il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere usata per veicolare una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve colpire la vera ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a criticare profili non decisivi o estranei alla motivazione, il ricorso è inammissibile.
- La deduzione di violazione di norme di contratto collettivo non è ammissibile quando, in realtà, si contesta l'apprezzamento del fatto e la qualificazione della fattispecie operata dal giudice di merito.
- La distinzione tra trasferta e trasferimento è questione di qualificazione della concreta vicenda sulla base degli elementi di fatto e del contenuto dell'ordine datoriale; se il giudice di merito accerta un trasferimento definitivo, non è sufficiente invocare discipline collettive riferite soltanto alle trasferte.
- Il ricorso per cassazione richiede un confronto diretto e specifico con gli elementi fattuali e giuridici valorizzati nella sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito non soddisfa il requisito di specificità.
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