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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07642/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla procedura di CIGS avviata per i lavoratori addetti a un sito romano della società, successivamente ritenuta illegittima dalla Corte d'appello. Il giudice di merito ha dichiarato illegittima la collocazione in CIGS dal 26.9.2012 e ha condannato la società a risarcire alle lavoratrici la differenza tra la retribuzione piena e quanto percepito a titolo di integrazione salariale, oltre accessori. La Corte territoriale ha ritenuto che la comunicazione iniziale del 28.8.2012 non contenesse una adeguata indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere né delle ragioni della mancata rotazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1, commi 7 e 8, L. n. 223/1991, dell'art. 5, commi 4 e 5, L. n. 164/1975, del D.M. n. 31826/2002 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che nella lettera del 28.8.2012 i criteri di individuazione dei sospesi erano stati indicati e che la Corte d'appello aveva letto l'atto in modo decontestualizzato, ignorando che la cessazione dell'attività del sito rendeva non necessaria la rotazione; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c., per motivazione apparente, assumendo che la sentenza d'appello fosse apodittica e non avesse spiegato il percorso logico-giuridico seguito. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti, affermando che la comunicazione iniziale deve contenere, anche in caso di cessazione di unità produttiva o di attività, un'informazione completa e specifica sui criteri di scelta, sull'eventuale non applicazione della rotazione, sulle ragioni tecnico-organizzative e sui parametri alternativi idonei a individuare i lavoratori da sospendere. Ha ritenuto non apparente la motivazione della sentenza impugnata e ha valorizzato gli accertamenti di merito sulla mancanza di specificazione circa l'infungibilità delle mansioni e sulla fungibilità tra lavoratori dei diversi siti, desunta anche da un successivo accordo che prevedeva la rotazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione apparente perché la sentenza d'appello conteneva un percorso argomentativo comprensibile. Ha inoltre confermato che, nella procedura di CIGS, la comunicazione alle organizzazioni sindacali deve indicare in modo specifico i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le ragioni della mancata rotazione, anche quando la sospensione sia collegata alla cessazione di un sito o di un'attività, salvo che sia dimostrata l'infungibilità delle mansioni o una situazione che renda davvero inapplicabile il criterio della rotazione. Nel caso concreto la comunicazione del 28.8.2012 è stata ritenuta carente perché non spiegava adeguatamente l'autonomia dell'unità produttiva, la cessazione o trasferimento delle attività e la fungibilità delle professionalità coinvolte. La società è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore dei difensori delle controricorrenti, e sono stati posti gli ulteriori adempimenti di legge ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223/1991

    impone, nella procedura di CIGS, la comunicazione ai sindacati dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e delle ragioni dell'eventuale mancata rotazione, con indicazione di criteri alternativi idonei a selezionare in modo univoco i destinatari della sospensione

  • art. 5, commi 4 e 5, L. n. 164/1975

    richiamato come parte della disciplina della cassa integrazione straordinaria applicabile ratione temporis, in coordinamento con gli obblighi informativi della L. n. 223/1991

  • D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002

    richiamato quale fonte regolamentare della procedura amministrativa di concessione della CIGS

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    invocati dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della lettera di avvio della procedura; la Corte afferma che la lettura operata dal giudice di merito non viola i canoni ermeneutici

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente sussiste solo se manca la percepibilità del fondamento della decisione e del percorso logico seguito dal giudice

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per definire i confini del vizio di motivazione apparente

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nella procedura di CIGS il datore di lavoro deve fornire alle organizzazioni sindacali una comunicazione iniziale completa, specifica e verificabile sui criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e sulle ragioni della mancata rotazione.
  • Il criterio della rotazione opera tra lavoratori che svolgono mansioni omogenee e fungibili; se il datore intende escluderlo, deve indicare in modo puntuale le ragioni tecnico-organizzative che lo impediscono e i criteri alternativi di selezione.
  • La cessazione di un'unità produttiva o di un'attività non esonera automaticamente dagli obblighi informativi sulla rotazione: anche in tali ipotesi occorre spiegare se l'unità sia autonoma, se le attività siano cessate o trasferite e se le professionalità siano utilizzabili solo in quel sito.
  • La genericità della comunicazione iniziale che impedisca il controllo sulla coerenza tra causa della sospensione e scelta dei lavoratori determina l'inefficacia del provvedimento aziendale, deducibile giudizialmente dai lavoratori.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di percepire il fondamento della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la sinteticità della motivazione se l'iter argomentativo è comunque ricostruibile.

Come è indicizzato

MaterieCassa integrazione guadagni straordinariaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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