Sentenza del 16/04/2015 n. 680 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Evasione ed elusione - Operazioni elusive che determinano vantaggi nelle imposte sui redditi - Abuso del diritto - Sussiste quando le operazioni sono effettuate in assenza di valide ragioni economiche ed al solo scopo del conseguimento del risparmio di imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava il recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA, nonché le ritenute sugli interessi e altri rilievi fiscali, sostenendo che una complessa operazione infragruppo di vendita, finanziamento e successiva locazione finanziaria traslativa di un immobile destinato a sede sociale fosse lecita e assistita da valide ragioni economiche. Deduceva inoltre la violazione del principio di buona fede, l'insussistenza dell'abuso del diritto e la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare, poiché l'operazione originaria era stata realizzata nel 2000. L'Ufficio riteneva invece che la struttura negoziale fosse priva di valide ragioni economiche e preordinata esclusivamente a conseguire indebiti vantaggi fiscali, tra cui la deduzione accelerata dei canoni leasing, la detrazione dell'IVA e la deduzione degli interessi passivi.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il giudice ha ritenuto integrato l'abuso del diritto, rilevando che l'operazione complessiva era priva di valide ragioni economiche, non coerente con la normale logica di mercato e spiegabile soltanto con il conseguimento di risparmi d'imposta. È stata riconosciuta la tempestività degli accertamenti relativi ai singoli esercizi, in quanto ogni periodo d'imposta conserva autonomia rispetto all'anno 2000 in cui erano stati stipulati i contratti. I recuperi relativi agli acquisti da Paesi black list sono stati dichiarati definitivi per formazione del giudicato interno, non essendo stati specificamente impugnati. Sono state confermate anche le sanzioni, ritenute applicabili quale conseguenza dell'indicazione in dichiarazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato. La contribuente è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 40.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti ed i negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d'imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
La norma è stata interpretata nel senso che un'operazione è elusiva quando, congiuntamente, manca di valide ragioni economiche e mira al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale. Non impedisce tuttavia al contribuente di scegliere tra operazioni alternative economicamente reali, anche se soggette a diverso carico fiscale.
Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212
La contribuente ne ha invocato la violazione sotto il profilo della buona fede, ma il giudice non ha accolto la censura.
Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È stato applicato per valutare i termini di decadenza dell'Amministrazione. Il giudice ha ritenuto tempestivi gli accertamenti relativi ai singoli anni d'imposta, senza considerare decisiva la mancata rettifica dell'anno 2000.
Il giudice ha richiamato la possibile rilevanza del conflitto di interessi nelle operazioni tra società controllante e controllata, quale ulteriore elemento di criticità civilistica della struttura negoziale.
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Le sanzioni sono state ritenute applicabili perché l'elusione non costituisce, di per sé, una causa di esclusione quando il contribuente abbia dichiarato un reddito imponibile inferiore a quello accertato.
Art. 47, commi 3 e 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ha costituito il riferimento procedurale per la sospensione urgente della riscossione delle sanzioni, sospensione poi assorbita dalla decisione definitiva di merito.
Art. 19, comma 3, della legge 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato insieme all'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 quale base normativa della sospensione subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria.
Massime di principio
- La scelta di un'operazione fiscalmente più conveniente non è automaticamente abusiva: l'abuso richiede l'assenza di valide ragioni economiche e la prevalenza dello scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale.
- Nelle operazioni infragruppo, la sostanza economica complessiva prevale sulla forma dei singoli contratti. Finanziamenti circolari, vendite e leasing collegati possono essere disconosciuti se risultano artificiosi e non coerenti con la normale logica di mercato.
- Il contribuente deve dimostrare l'esistenza di un interesse economico concreto, effettivo e non meramente marginale diverso dal risparmio d'imposta; la semplice convenienza fiscale non è sufficiente.
- Per verificare la decadenza dell'accertamento occorre considerare l'autonomia dei singoli periodi d'imposta: l'Amministrazione può rettificare gli effetti fiscali prodotti negli anni successivi, purché gli atti siano notificati entro i termini relativi a ciascun esercizio.
- Le contestazioni non specificamente impugnate possono diventare definitive per giudicato interno e non possono essere riesaminate nel grado successivo.
- L'accertamento dell'abuso del diritto può comportare il recupero delle imposte e l'applicazione delle sanzioni, salvo specifiche cause di esclusione o obiettive condizioni di incertezza normativa riconosciute dal giudice.
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