Sentenza del 16/04/2015 n. 697 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Avviso di recupero credito - equiparabilità ad avviso di accertamento - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che l'avviso di recupero del credito d'imposta non è un semplice atto di riscossione. Esso accerta la pretesa tributaria dell'Amministrazione e determina la debenza delle somme, svolgendo una funzione equivalente a quella di un avviso di accertamento. Pertanto, è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la natura giuridica dell'avviso di recupero di un credito d'imposta e la sua autonoma impugnabilità. Il ricorrente contestava l'atto ritenendo che fosse un atto della riscossione, mentre la questione era stabilire se tale avviso avesse contenuto e funzione sostanzialmente equivalenti a quelli di un avviso di accertamento.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 546/1992
La disposizione individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. L'avviso di recupero del credito d'imposta è impugnabile quando, per contenuto e funzione, equivale sostanzialmente a un avviso di accertamento.
Massime di principio
- La qualificazione formale dell'atto non è decisiva: occorre considerarne il contenuto e gli effetti concreti.
- Un avviso di recupero del credito d'imposta è autonomamente impugnabile quando accerta l'inesistenza o l'indebita fruizione del credito e quantifica la somma dovuta.
- Se l'atto svolge una funzione sostanzialmente impositiva o accertativa, non può essere considerato una mera fase esecutiva della riscossione.
- Il contribuente deve valutare e rispettare i termini di impugnazione previsti per gli atti tributari, anche quando l'atto è denominato avviso di recupero.
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