Sentenza del 16/04/2015 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Mantova
IMU - LEASING IMMOBILIARE - Soggetto passivo - Locatario - Diritto reale di godimento - Regolare esecuzione - Risoluzione anticipata - Proprietario - Originario carattere economico - Locazione - Mero detentore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che il locatario è soggetto passivo IMU soltanto dalla stipula del leasing e per tutta la durata della sua regolare esecuzione. In caso di risoluzione anticipata, l’obbligo tributario torna in capo al proprietario dell’immobile, poiché il locatario perde la posizione assimilata a un diritto reale di godimento. La pretesa di imputare l’IMU al locatario anche dopo la risoluzione non è stata quindi accolta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’IMU in caso di leasing immobiliare risolto anticipatamente. In via ordinaria, durante la regolare esecuzione del contratto, il locatario è equiparato al titolare di un diritto reale di godimento e assume la qualità di soggetto passivo IMU. Tuttavia, con la risoluzione anticipata, il rapporto non conserva più la funzione economica propria del leasing traslativo: il locatario non esercita più una posizione assimilabile a un diritto reale, ma diviene un mero detentore, mentre il proprietario riacquista la soggettività passiva.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, d.P.R. n. 23/2011
Il soggetto passivo dell’IMU, in presenza di un contratto di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La norma attribuisce la soggettività passiva IMU al locatario del leasing immobiliare, equiparandolo al titolare di un diritto reale di godimento, ma tale equiparazione presuppone la regolare esecuzione e la permanenza del rapporto di leasing.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, l’IMU grava normalmente sul locatario dalla stipula del contratto e per tutta la sua regolare durata.
- La risoluzione anticipata del leasing modifica il soggetto passivo: il locatario non è più assimilato al titolare di un diritto reale e l’obbligo torna al proprietario.
- Per stabilire chi debba pagare l’IMU occorre verificare la situazione contrattuale effettiva alla data rilevante, non soltanto l’esistenza originaria del contratto.
- Dopo la risoluzione, la permanenza materiale dell’ex locatario nell’immobile non è sufficiente a mantenerlo quale soggetto passivo, se egli è divenuto un mero detentore.
- In situazioni analoghe, è necessario documentare la data e gli effetti della risoluzione, poiché da quel momento può cambiare il soggetto obbligato al pagamento del tributo.
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