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Sentenza

Sentenza del 16/04/2015 n. 804 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Operazione soggettivamente e/o oggettivamente inesistente - Nozione - Erroneità dell'avviso di accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la corretta qualificazione delle operazioni contestate nell'avviso di accertamento. Le operazioni soggettivamente inesistenti ricorrono quando le cessioni sono reali, ma il soggetto indicato in fattura come cedente o acquirente è diverso da quello effettivo, generalmente nell'ambito di un'interposizione tramite una società cartiera per evadere l'IVA. Le operazioni oggettivamente inesistenti ricorrono invece quando le operazioni fatturate non sono mai state effettuate e le fatture sono utilizzate per ottenere indebiti vantaggi fiscali, quali la deduzione ai fini IRES e la detrazione dell'IVA. Il motivo consiste quindi nell'erronea qualificazione giuridica, da parte dell'Amministrazione, di una vicenda riconducibile alle operazioni oggettivamente inesistenti come operazioni soggettivamente inesistenti.

La decisione

L'avviso di accertamento è ritenuto erroneamente impostato ab origine perché qualifica in modo non corretto la fattispecie contestata. La distinzione tra inesistenza soggettiva e oggettiva è decisiva, poiché presupposti, effetti fiscali e oneri probatori possono differire. Dal testo non risultano indicati il dispositivo integrale, l'eventuale annullamento formale dell'avviso o altri dettagli processuali; emerge tuttavia una valutazione favorevole al contestante sul profilo dell'erronea qualificazione dell'operazione.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale delle operazioni inesistenti e dell'IVA

    Il testo distingue tra operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali l'operazione economica è reale ma viene indicato un soggetto interposto diverso da quello effettivo, e operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali l'operazione non è mai avvenuta. La qualificazione deve essere coerente con i fatti accertati.

  • Disciplina IRES sulla deducibilità dei costi

    Nel caso di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, il vantaggio fiscale perseguito può consistere nella deduzione indebita del costo ai fini IRES.

  • Disciplina IVA sull'indetraibilità dell'imposta relativa a fatture false

    L'IVA esposta in fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti non è detraibile, poiché manca l'operazione economica cui l'imposta dovrebbe riferirsi.

Massime di principio

  • Per distinguere l'inesistenza soggettiva da quella oggettiva occorre verificare se la cessione o prestazione sia realmente avvenuta: se è reale ma riferita a soggetti diversi da quelli indicati in fattura, si tratta di inesistenza soggettiva; se non è mai avvenuta, si tratta di inesistenza oggettiva.
  • L'Amministrazione finanziaria deve qualificare correttamente i fatti e motivare l'avviso di accertamento in modo coerente con la fattispecie concreta; una qualificazione giuridica errata può compromettere la validità dell'atto.
  • La presenza di una società cartiera non dimostra automaticamente l'inesistenza oggettiva dell'operazione: può indicare un'interposizione soggettiva se la merce o il servizio è stato effettivamente ceduto da o verso un soggetto diverso da quello fatturato.
  • Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, gli effetti fiscali tipici riguardano l'indeducibilità del costo ai fini IRES e l'indetraibilità dell'IVA; nel caso di inesistenza soggettiva, assume rilievo anche la consapevolezza o conoscibilità del coinvolgimento in un meccanismo fraudolento.
  • La difesa deve concentrarsi sia sulla realtà economica dell'operazione sia sulla corrispondenza tra i fatti contestati e la qualificazione utilizzata nell'avviso di accertamento.

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