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Sentenza

Sentenza del 16/04/2015 n. 497 - Comm. Trib. Prov. Bologna

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - Radiofonia mobile - Tassa di concessione governativa - Abrogazione dell'art. 318 del d.P.R.n. 156/1973 - Irrilevanza - Persistenza della tassa - Esenzione in favore degli enti locali - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Comuni hanno impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate sulla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa pagata negli anni 2008 e 2009 per l'utilizzo di telefoni cellulari. Sostenevano che l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 avesse eliminato il presupposto del tributo e che, in ogni caso, gli enti locali dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per le amministrazioni pubbliche.

La decisione

La domanda di rimborso è stata respinta. La Corte ha chiarito che l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato la tassa, poiché l'obbligo tributario è stato riprodotto nell'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003 e nell'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972. Gli enti locali non possono inoltre invocare l'esenzione, perché l'art. 13-bis del d.P.R. n. 641/1972 non li include espressamente e l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 non stabilisce un'assimilazione generale tra tutte le amministrazioni pubbliche.

Norme richiamate

  • Art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156

    La sua abrogazione non ha comportato la cessazione della tassa sul telefono cellulare, poiché la disciplina impositiva è stata sostanzialmente riprodotta da altre disposizioni.

  • Art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972

    Prevede l'assoggettamento a tassa di concessione governativa dell'uso del telefono cellulare.

  • Art. 13-bis del d.P.R. n. 641/1972

    Le esenzioni devono essere applicate nei limiti dei soggetti espressamente indicati; la norma non comprende gli enti locali.

  • Art. 160 del d.lgs. n. 259/2003

    Ha riprodotto la previsione relativa al tributo, confermando la permanenza della tassa nonostante l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973.

  • Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001

    La definizione generale di amministrazioni pubbliche non determina una generalizzata assimilazione ai fini delle esenzioni tributarie.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una disposizione tributaria non elimina necessariamente il tributo se il relativo obbligo è stato riprodotto, anche con diversa collocazione normativa, da una disciplina successiva.
  • Le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a soggetti non espressamente contemplati.
  • La qualifica di ente pubblico o di amministrazione pubblica non comporta automaticamente l'esenzione da ogni tributo: occorre verificare la specifica norma agevolativa applicabile.
  • Per ottenere il rimborso di un tributo occorre dimostrare sia l'inesistenza del presupposto impositivo sia l'applicabilità di una specifica esenzione; il solo richiamo a norme generali sull'organizzazione della pubblica amministrazione non è sufficiente.

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