Sentenza del 16/04/2015 n. 497 - Comm. Trib. Prov. Bologna
TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - Radiofonia mobile - Tassa di concessione governativa - Abrogazione dell'art. 318 del d.P.R.n. 156/1973 - Irrilevanza - Persistenza della tassa - Esenzione in favore degli enti locali - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I Comuni hanno impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate sulla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa pagata negli anni 2008 e 2009 per l'utilizzo di telefoni cellulari. Sostenevano che l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 avesse eliminato il presupposto del tributo e che, in ogni caso, gli enti locali dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per le amministrazioni pubbliche.
La decisione
La domanda di rimborso è stata respinta. La Corte ha chiarito che l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato la tassa, poiché l'obbligo tributario è stato riprodotto nell'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003 e nell'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972. Gli enti locali non possono inoltre invocare l'esenzione, perché l'art. 13-bis del d.P.R. n. 641/1972 non li include espressamente e l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 non stabilisce un'assimilazione generale tra tutte le amministrazioni pubbliche.
Norme richiamate
Art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156
La sua abrogazione non ha comportato la cessazione della tassa sul telefono cellulare, poiché la disciplina impositiva è stata sostanzialmente riprodotta da altre disposizioni.
Art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972
Prevede l'assoggettamento a tassa di concessione governativa dell'uso del telefono cellulare.
Art. 13-bis del d.P.R. n. 641/1972
Le esenzioni devono essere applicate nei limiti dei soggetti espressamente indicati; la norma non comprende gli enti locali.
Art. 160 del d.lgs. n. 259/2003
Ha riprodotto la previsione relativa al tributo, confermando la permanenza della tassa nonostante l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973.
Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001
La definizione generale di amministrazioni pubbliche non determina una generalizzata assimilazione ai fini delle esenzioni tributarie.
Massime di principio
- L'abrogazione di una disposizione tributaria non elimina necessariamente il tributo se il relativo obbligo è stato riprodotto, anche con diversa collocazione normativa, da una disciplina successiva.
- Le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a soggetti non espressamente contemplati.
- La qualifica di ente pubblico o di amministrazione pubblica non comporta automaticamente l'esenzione da ogni tributo: occorre verificare la specifica norma agevolativa applicabile.
- Per ottenere il rimborso di un tributo occorre dimostrare sia l'inesistenza del presupposto impositivo sia l'applicabilità di una specifica esenzione; il solo richiamo a norme generali sull'organizzazione della pubblica amministrazione non è sufficiente.
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